Art. 3
Misure transitorie relative all’autorizzazione
In vigore dal 15 gen 2026
Misure transitorie relative all’autorizzazione
1. Gli additivi per mangimi olio essenziale di semi di sedano ottenuto da Apium graveolens L. e olio essenziale di carvi ottenuto da Carum carvi L., autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE, e le premiscele contenenti tali additivi, destinati a tacchini da ingrasso, polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso, tutto il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, uccelli ornamentali, tutto il pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione, suini da ingrasso, suini da ingrasso delle specie minori di suidi, suinetti (lattanti e svezzati) di tutte le specie di suidi, tutti i suidi destinati alla riproduzione, vitelli da ingrasso, ovini e caprini, bovini da ingrasso, altri ruminanti da ingrasso e tutti gli altri ruminanti, camelidi da ingrasso e tutti gli altri camelidi, equidi, leporidi, salmonidi, pesci pinnati minori e cani, prodotti ed etichettati prima del 5 agosto 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 5 febbraio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 5 febbraio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 5 febbraio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 5 febbraio 2028 in conformità alle norme applicabili prima del 5 febbraio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Storico versioni
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