Art. 2
Rappresentazione del disegno o modello
In vigore dal 15 gen 2026
Rappresentazione del disegno o modello
1. Il disegno o modello è rappresentato visivamente, in bianco e nero o a colori. La rappresentazione può essere statica, dinamica o animata ed è effettuata con qualsiasi mezzo adeguato, utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, compresi disegni, fotografie, video, immagini o modellizzazione al computer.
2. La rappresentazione deve mostrare in maniera coerente tutte le caratteristiche del disegno o modello per cui è chiesta la protezione. L’oggetto della registrazione è determinato da tutte le caratteristiche visive di tutte le prospettive o riproduzioni combinate.
3. Il disegno o modello è rappresentato da solo, escludendo qualsiasi altro elemento. La rappresentazione del disegno o modello può tuttavia comprendere elementi per i quali non è chiesta la protezione, a condizione che siano identificati mediante l’uso di rinunce visive, come stabilito dal direttore esecutivo a norma dell’articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 6/2002. Le rinunce visive devono essere applicate in modo coerente in tutte le prospettive.
Storico versioni
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