Art. 28

Disposizioni transitorie

In vigore dal 15 gen 2026
Disposizioni transitorie 1.   Nonostante l’ del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 2245/2002 quale applicabile al 30 giugno 2026 continua ad applicarsi ai procedimenti in corso nei casi in cui il presente regolamento non si applica a norma dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, fino alla conclusione di tali procedimenti. 2.   L’, paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento (CE) n. 2245/2002 quale applicabile al 30 giugno 2026 continua ad applicarsi alle richieste di correzione della domanda depositate prima del 1o luglio 2026. 3.   L’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2245/2002 quale applicabile al 30 giugno 2026 continua ad applicarsi agli elementi a sostegno delle domande di nullità presentate prima del 1o luglio 2026. 4.   L’articolo 46 del regolamento (CE) n. 2245/2002 quale applicabile al 30 giugno 2026 continua ad applicarsi ai procedimenti orali avviati prima del 1o luglio 2026. 5.   L’articolo 61 del regolamento (CE) n. 2245/2002 quale applicabile al 30 giugno 2026 continua ad applicarsi alle domande di registrazione di disegni o modelli dell’UE e alle domande di trasferimento ricevute prima del 1o luglio 2026.
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Disposizioni transitorie (Art. 28 Regolamento (UE) 2026/137) — Testo vigente | Portale Normativo