Art. 4

Misure transitorie

In vigore dal 14 gen 2026
Misure transitorie 1.   L’additivo per mangimi 6-fitasi prodotta con Trichoderma reesei CBS 126897, autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 292/2014, e le premiscele contenenti tale additivo, destinati a pollame, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe, prodotti ed etichettati prima del 4 agosto 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 4 febbraio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, destinati a pollame, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe, prodotti ed etichettati prima del 4 febbraio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 4 febbraio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Storico versioni

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