Art. 1
In vigore dal 12 gen 2026
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di bario con un tenore di stronzio superiore allo 0,07 % in peso e un tenore di zolfo superiore allo 0,0015 % in peso, in polvere, in forma pressata granulare o calcinata granulare, attualmente classificato con il codice NC ex 2836 60 00 (codice TARIC 2836 60 00 10) e originario della Repubblica popolare cinese e dell’India.
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, è la seguente:
Paese di origine
Società
Dazio antidumping definitivo
Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese
Guizhou Redstar Developing CO., LTD.
83,9 %
89SE
Repubblica popolare cinese
Hubei Jingshan Chutian Barium Salts Co., Ltd.
72,6 %
89SF
Repubblica popolare cinese
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato
78,2 %
Cfr. l’allegato
Repubblica popolare cinese
Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato
83,9 %
8999
India
Vishnu Barium Private Limited
4,6 %
89SH
India
Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato
4,6 %
8999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso nell’unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nel paese interessato. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie del paese interessato.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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