Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) 2023/1115
In vigore dal 19 dic 2025
Modifiche del regolamento (UE) 2023/1115
Il regolamento (UE) 2023/1115 è così modificato:
1)
l' è così modificato:
a)
il punto 15) è sostituito dal seguente:
«15)
“operatore”: la persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta, esclusi gli operatori a valle;»
;
b)
sono inseriti i punti seguenti:
«15 bis)
“micro o piccolo operatore primario”: l'operatore che è una persona fisica o una microimpresa o una piccola impresa, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), a prescindere dalla forma giuridica, con sede in un paese classificato come a basso rischio conformemente all'articolo 29 del presente regolamento, e che, nel corso di un'attività commerciale, immette sul mercato o esporta prodotti interessati che l'operatore stesso ha coltivato, raccolto, ottenuto o allevato negli appezzamenti o, nel caso dei bovini, negli stabilimenti in questione, ubicati in detto paese; ciò include gli operatori che superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE, ma che sono in grado di dimostrare che le parti del totale del loro stato patrimoniale, dei ricavi netti e del numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio relative alle materie prime interessate e ai prodotti interessati non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri menzionati;
15 ter)
“operatore a valle”: la persona fisica o giuridica che, nel corso di un'attività commerciale, immette sul mercato o esporta prodotti interessati fabbricati usando prodotti interessati, tutti oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza o di una dichiarazione semplificata;
(*1) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj)»;"
c)
il punto 17) è sostituito dal seguente:
«17)
“commerciante”: la persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall'operatore o dall'operatore a valle, che nel corso di un'attività commerciale mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato;»
;
d)
il punto 19) è sostituito dal seguente:
«19)
“nel corso di un'attività commerciale”: ai fini della trasformazione, della distribuzione a consumatori commerciali o non commerciali o per uso nell'attività dell'operatore, dell'operatore a valle o del commerciante stesso;»
;
e)
il punto 22) è sostituito dal seguente:
«22)
“mandatario”: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, conformemente all'articolo 6, ha ricevuto dall'operatore un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi dell'operatore ai sensi del presente regolamento;»
;
f)
il punto 30) è sostituito dal seguente:
«30)
“microimprese, piccole e medie imprese” o “PMI”: le microimprese, le piccole e le medie imprese, a prescindere dalla loro forma giuridica, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, e dell’articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 2013/34/UE;»
;
2)
all'articolo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza o di una dichiarazione semplificata, secondo quanto previsto dalle disposizioni applicabili del presente regolamento.»
;
3)
il titolo del capo 2 è sostituito dal seguente:
«CAPO 2
OBBLIGHI DELL'OPERATORE, DELL'OPERATORE A VALLE E DEL COMMERCIANTE»
;
4)
l'articolo 4 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Mettendo la dichiarazione di dovuta diligenza a disposizione delle autorità competenti, o, nel caso di micro o piccoli operatori primari, presentando la dichiarazione semplificata di cu all'articolo 4 bis, l'operatore si assume la responsabilità della conformità del prodotto interessato all'articolo 3. L'operatore conserva una copia della dichiarazione di dovuta diligenza per un periodo di cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è presentata attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 33.»
;
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'operatore che ottenga o venga a conoscenza di nuove informazioni pertinenti, ivi comprese indicazioni comprovate, che indichino il rischio di mancata conformità al presente regolamento di un prodotto interessato che ha immesso sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta l'immissione sul mercato, nonché gli operatori a valle e i commercianti a cui ha fornito il prodotto interessato. Nel caso delle esportazioni, l'operatore informa le autorità competenti dello Stato membro che è il paese di produzione.»
;
c)
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. L'operatore comunica agli operatori a valle e ai commercianti a valle della catena di approvvigionamento dei prodotti interessati che ha immesso sul mercato o esportato i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o, se del caso, gli identificativi delle dichiarazioni associate a tali prodotti.»
;
d)
i paragrafi 8, 9 e 10 sono soppressi;
5)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 4 bis
Regime semplificato per i micro o piccoli operatori primari
1. Gli obblighi stabiliti all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 3, seconda frase, e all’articolo 4, paragrafo 4, lettera c), non si applicano ai micro o piccoli operatori primari.
2. I micro o piccoli operatori primari presentano una dichiarazione semplificata una tantum nel sistema di informazione di cui all'articolo 33 prima di immettere sul mercato i prodotti interessati o di esportarli. Dopo che hanno presentato la dichiarazione semplificata una tantum, a tali operatori è assegnato un identificativo della dichiarazione.
3. Quando presentano la dichiarazione semplificata nel sistema di informazione di cui all’articolo 33 i micro o piccoli operatori primari forniscono le informazioni di cui all'allegato III. In caso di modifiche significative delle informazioni fornite nella dichiarazione semplificata, tali operatori possono aggiornarle.
4. Se tutte le informazioni elencate nell'allegato III sono disponibili in un sistema o in una banca dati esistente ai sensi del diritto dell'Unione o degli Stati membri, diverso dal sistema di informazione di cui all'articolo 33, i micro o piccoli operatori primari non sono tenuti a presentare una dichiarazione semplificata una tantum in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. Gli Stati membri mettono a disposizione tali informazioni per operatore nel sistema di informazione di cui all'articolo 33. Il micro o piccolo operatore primario immette i prodotti interessati sul mercato dell'Unione o li esporta solo dopo aver ricevuto l'identificativo della dichiarazione.
5. Per i micro o piccoli operatori primari, la geolocalizzazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), può essere sostituita dall'indirizzo postale di tutti gli appezzamenti o dall'indirizzo postale dello stabilimento in cui sono state prodotte le materie prime interessate contenute nel prodotto interessato o usate per fabbricarlo.»
;
6)
gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 5
Obblighi dell’operatore a valle e del commerciante
1. L’operatore a valle e il commerciante immettono o mettono a disposizione sul mercato o esportano i prodotti interessati solo se sono in possesso delle informazioni richieste a norma del paragrafo 3.
2. L’operatore a valle che non è una PMI (“operatore a valle non PMI”) e il commerciante che non è una PMI (“commerciante non PMI”) si registrano nel sistema di informazione di cui all'articolo 33 prima di immettere o mettere a disposizione sul mercato o esportare i prodotti interessati.
3. L’operatore a valle e il commerciante raccolgono e conservano le informazioni seguenti relative ai prodotti interessati che intendono immettere o mettere a disposizione sul mercato o esportare:
a)
il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l'indirizzo web degli operatori, degli operatori a valle o dei commercianti che hanno fornito loro i prodotti interessati, nonché solo nel caso in cui il loro fornitore sia un operatore; i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o gli identificativi delle dichiarazioni associate a tali prodotti;
b)
il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l'indirizzo web degli operatori a valle o dei commercianti ai quali hanno fornito i prodotti interessati.
4. L’operatore a valle e il commerciante conservano per almeno cinque anni dalla data di immissione o messa a disposizione sul mercato o di esportazione le informazioni di cui al paragrafo 3 e le forniscono su richiesta alle autorità competenti.
5. L’operatore a valle e il commerciante che ottengano o vengano a conoscenza di nuove informazioni pertinenti, ivi comprese indicazioni comprovate, che indichino il rischio di mancata conformità al presente regolamento di un prodotto interessato che hanno immesso o messo a disposizione sul mercato ne informano immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in cui è avvenuta l'immissione o messa a disposizione sul mercato, nonché gli operatori a valle e i commercianti a cui hanno fornito il prodotto interessato. Nel caso delle esportazioni, l'operatore a valle informa le autorità competenti dello Stato membro che è il paese di produzione.
6. L’operatore a valle non PMI e il commerciante non PMI che ottengano o vengano a conoscenza di informazioni pertinenti che indichino che un prodotto interessato non è conforme alle prescrizioni del presente regolamento prima dell'immissione o della messa a disposizione sul mercato o dell'esportazione di prodotti interessati, ne informano immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in cui intendono immettere o mettere a disposizione sul mercato o da cui intendono esportare tali prodotti interessati. In caso di indicazioni comprovate, essi verificano che fosse stata esercitata la dovuta diligenza e che fosse stato riscontrato un rischio nullo o trascurabile. Essi non immettono né mettono a disposizione sul mercato né esportano prodotti interessati a meno che la verifica dimostri che il rischio di non conformità è nullo o trascurabile
7. L’operatore a valle e il commerciante offrono alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli ai sensi dell'articolo 19, compreso l'accesso ai locali e la messa a disposizione di documentazione e registri.
Articolo 6
Mandatario
1. L'operatore può incaricare un mandatario di presentare per suo conto la dichiarazione di dovuta diligenza a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, o una dichiarazione semplificata a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 2. In tali casi l'operatore mantiene la responsabilità della conformità del prodotto interessato all'articolo 3.
2. Su richiesta, il mandatario fornisce alle autorità competenti una copia del mandato in una lingua ufficiale dell'Unione e una copia in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è trattata la dichiarazione di dovuta diligenza o la dichiarazione semplificata o, qualora ciò non sia possibile, in inglese.
3. L'operatore che è una persona fisica o una microimpresa può incaricare il successivo operatore a valle o commerciante a valle della catena di approvvigionamento che non è una persona fisica o una microimpresa di agire in qualità di mandatario. Tale successivo operatore a valle o commerciante a valle della catena di approvvigionamento non immette né mette a disposizione sul mercato i prodotti interessati né li esporta senza presentare nel sistema di informazione di cui all'articolo 33 la dichiarazione di dovuta diligenza a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, per conto di tale operatore o, nel caso di un micro o piccolo operatore primario, la dichiarazione semplificata per conto del micro o piccolo operatore primario. In tali casi l'operatore che è una persona fisica o una microimpresa mantiene la responsabilità della conformità del prodotto interessato all'articolo 3.»
;
7)
all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Prima di immettere i prodotti interessati sul mercato o di esportarli, l'operatore esercita la dovuta diligenza in relazione a tutti i prodotti interessati.»
;
8)
all'articolo 9, il paragrafo 1 è così modificato:
a)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
quantità dei prodotti interessati; per i prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, la quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta e, se applicabile, nell'unità supplementare di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (*2) corrispondente al codice del sistema armonizzato indicato, o, in tutti gli altri casi, la quantità deve essere espressa in massa netta o, se applicabile, in volume netto o numero di unità; l'unità supplementare è applicabile quando è definita in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato indicato nella dichiarazione di dovuta diligenza o quando è fornita nella dichiarazione semplificata;
(*2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).»;"
b)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
nome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica di qualsiasi impresa, operatore a valle o commerciante a cui siano stati forniti i prodotti interessati;»
;
9)
all’articolo 15, il paragrafo 5 è sostiutito dal seguente:
«5. La Commissione può agevolare l’attuazione armonizzata del presente regolamento formulando orientamenti pertinenti, garantendo uno scambio continuo con esperti, portatori di interessi e tutti gli operatori interessati, compresi i micro o piccoli operatori primari, gli operatori a valle e i commercianti, sviluppando le migliori pratiche e raccogliendo riscontri tecnici dall'attuale piattaforma multilaterale del gruppo di esperti della Commissione sulla protezione e il ripristino delle foreste del pianeta, e promuovendo un adeguato scambio di informazioni, coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti, tra le autorità competenti e le autorità doganali nonché tra le autorità competenti e la Commissione.»
;
10)
l'articolo 16 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le autorità competenti effettuano controlli nel proprio territorio al fine di accertare se gli operatori, gli operatori a valle e i commercianti stabiliti nell'Unione rispettino il presente regolamento. Le autorità competenti effettuano controlli nel proprio territorio al fine di accertare se i prodotti interessati che l'operatore, l'operatore a valle o il commerciante ha immesso o intende immettere sul mercato, ha messo a disposizione o intende mettere a disposizione sul mercato o ha esportato o intende esportare siano conformi al presente regolamento.»
;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le autorità competenti adottano un approccio basato sul rischio per individuare i controlli da effettuare. I criteri di rischio sono individuati sulla base di un'analisi dei rischi di non conformità al presente regolamento, tenendo conto in particolare delle materie prime interessate, della complessità e della lunghezza delle catene di approvvigionamento, ivi compreso se vi è commistione di prodotti interessati, e della fase di trasformazione del prodotto interessato, del fatto che gli appezzamenti interessati siano adiacenti a foreste, del grado di rischio attribuito ai paesi o a parti di paesi conformemente all'articolo 29, prestando un'attenzione particolare alla situazione dei paesi o delle parti di paesi classificati come ad alto rischio, dei precedenti di non conformità dell'operatore, dell'operatore a valle o del commerciante al presente regolamento, dei rischi di elusione e di qualsiasi altra informazione pertinente. L'analisi dei rischi si basa sulle informazioni di cui agli articoli 9 e 10 e può fondarsi sulle informazioni contenute nel sistema di informazione di cui all'articolo 33, e può essere sostenuta da altre fonti pertinenti quali i dati di monitoraggio, i profili di rischio delle organizzazioni internazionali, le indicazioni comprovate presentate a norma dell'articolo 31 o le conclusioni delle riunioni del gruppo di esperti della Commissione.»
;
c)
al paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
la selezione degli operatori, degli operatori a valle e dei commercianti da sottoporre a controllo; tale selezione deve basarsi sui criteri nazionali di rischio di cui alla lettera a), usando, tra l'altro, le informazioni contenute nel sistema di informazione di cui all'articolo 33 e su tecniche di elaborazione elettronica dei dati; per ciascun operatore, operatore a valle o commerciante da sottoporre a controllo, le autorità competenti possono individuare specifiche dichiarazioni di dovuta diligenza da controllare.»
;
d)
i paragrafi da 8 a 11 sono sostituiti dai seguenti:
«8. Ciascuno Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti a norma del paragrafo 1 del presente articolo riguardino almeno il 3 % degli operatori, degli operatori a valle non PMI e dei commercianti non PMI che immettono o mettono a disposizione sul mercato o esportano prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando materie prime interessate prodotte in un paese di produzione o parti di un paese di produzione classificati come a rischio standard in conformità dell'articolo 29.
9. Ciascuno Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti a norma del paragrafo 1 del presente articolo riguardino almeno il 9 % degli operatori, degli operatori a valle non PMI e dei commercianti non PMI che immettono o mettono a disposizione sul mercato o esportano prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando materie prime interessate, nonché il 9 % della quantità di ciascuno dei prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando materie prime interessate prodotte in un paese o parti di un paese classificati come ad alto rischio in conformità dell'articolo 29.
10. Ciascuno Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti a norma del paragrafo 1 del presente articolo riguardino almeno l'1 % degli operatori, degli operatori a valle non PMI e dei commercianti non PMI che immettono o mettono a disposizione sul mercato o esportano prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando materie prime interessate prodotte in un paese o parti di un paese classificati come a basso rischio in conformità dell'articolo 29.
11. Gli obiettivi quantificati per i controlli da parte delle autorità competenti sono raggiunti separatamente per ciascuna delle materie prime interessate. Gli obiettivi quantificati sono calcolati in riferimento al numero totale di operatori, operatori a valle non PMI e commercianti non PMI che hanno immesso o reso disponibili sul mercato o esportato prodotti interessati nell'anno precedente, nonché alla quantità, se del caso. I controlli degli operatori sono considerati effettuati se l'autorità competente ha controllato gli elementi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b). Si considera che gli operatori a valle e i commercianti siano stati controllati se l'autorità competente ha controllato gli elementi di cui all'articolo 19, paragrafo 1.»
;
e)
il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:
«13. I controlli sono effettuati senza darne preavviso all'operatore, all'operatore a valle o al commerciante, salvo qualora una notifica preventiva all'operatore, all'operatore a valle o al commerciante sia necessaria per garantire l'efficacia dei controlli stessi.»
;
11)
gli articoli 18 e 19 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 18
Controlli degli operatori
1. I controlli degli operatori prevedono:
a)
l'esame del loro sistema di dovuta diligenza, incluse le procedure di valutazione del rischio e di attenuazione del rischio, e della documentazione e dei registri atti a dimostrare il corretto funzionamento del sistema di dovuta diligenza;
b)
l'esame della documentazione e dei registri che dimostranoche un dato prodotto interessato che l'operatore ha immesso o intende immettere sul mercato o intende esportare è conforme al presente regolamento, anche, se del caso, mediante misure di attenuazione dei rischi, nonché l'esame delle dichiarazioni di dovuta diligenza pertinenti o, per i micro o piccoli operatori primari, l'esame della dichiarazione semplificata pertinente o delle informazioni messe a disposizione dagli Stati membri per operatore nel sistema di informazione di cui all’articolo 33.
2. I controlli degli operatori possono anche includere, se del caso, in particolare laddove gli esami di cui al paragrafo 1 abbiano sollevato dubbi:
a)
l'esame sul campo delle materie prime interessate o dei prodotti interessati onde accertarne la corrispondenza alla documentazione usata ai fini dell'esercizio della dovuta diligenza;
b)
l'esame delle misure correttive adottate a norma dell'articolo 24;
c)
qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare le specie o l'esatto luogo di produzione del prodotto interessato o della materia prima interessata, ivi comprese analisi anatomiche, chimiche o del DNA;
d)
qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare se i prodotti interessati siano a deforestazione zero, ivi compresi dati di osservazione della Terra come quelli del programma Copernicus e dei relativi strumenti o di altre fonti pertinenti pubblicamente o privatamente disponibili; e
e)
controlli a campione, incluse verifiche in loco, se del caso anche in paesi terzi, previo accordo di questi ultimi, in cooperazione con le rispettive autorità amministrative.
Articolo 19
Controlli degli operatori a valle e dei commercianti
1. I controlli degli operatori a valle e dei commercianti comprendono l'esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare la conformità all'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3 e 4.
2. I controlli degli operatori a valle e dei commercianti possono comprendere anche, ove opportuno, in particolare quando gli esami di cui al paragrafo 1 abbiano sollevato dubbi, controlli a campione, incluse verifiche in loco.»
;
12)
all'articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri possono autorizzare le proprie autorità competenti a recuperare dagli operatori, dagli operatori a valle o dai commercianti la totalità dei costi delle loro attività in relazione ai casi di non conformità.»
;
13)
all'articolo 21, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Le autorità competenti concludono con la Commissione accordi amministrativi in materia di trasmissione di informazioni sulle indagini e sullo svolgimento di indagini. Le autorità competenti comunicano inoltre alla Commissione eventuali errori tecnici documentati significativi o perturbazioni significative derivanti dal sistema di informazione di cui all’articolo 33.
3. Le autorità competenti si scambiano le informazioni necessarie ai fini dell'esecuzione del presente regolamento, anche attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 33. Ciò implica che si consenta alle autorità competenti degli altri Stati membri di accedere alle informazioni sugli operatori, sugli operatori a valle e sui commercianti, comprese le dichiarazioni di dovuta diligenza e la dichiarazione semplificata per i micro o piccoli operatori primari, nonché sulla natura dei controlli effettuati e sui relativi risultati, e si scambiano con esse tali informazioni onde agevolare l'esecuzione del presente regolamento.»
;
14)
all'articolo 22, paragrafo 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b)
il numero e i risultati dei controlli effettuati su operatori, operatori a valle e commercianti e il numero totale di operatori, operatori a valle non PMI e commercianti non PMI, compresi i tipi di non conformità individuati;
c)
la quantità di prodotti interessati sottoposti a controllo rispetto alla quantità totale di prodotti interessati immessi sul mercato o esportati oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema di informazione di cui all'articolo 33 del presente regolamento; i paesi di produzione; per i prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, la quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta e, se applicabile, nell'unità supplementare di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 corrispondente al codice del sistema armonizzato indicato, o, in tutti gli altri casi, la quantità deve essere espressa in massa netta o, se applicabile, in volume netto o numero di unità; l'unità supplementare è applicabile quando è definita in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato indicato nella dichiarazione di dovuta diligenza;»
;
15)
l'articolo 24 è sostituito dal seguente:
«Articolo 24
Azioni correttive in caso di non conformità
1. Fatto salvo l'articolo 25, le autorità competenti, se stabiliscono che un operatore, un operatore a valle o un commerciante non si è conformato al presente regolamento o che un prodotto interessato immesso o messo a disposizione sul mercato o esportato è non conforme, impongono senza indugio all'operatore, all'operatore a valle o al commerciante di adottare misure correttive adeguate e proporzionate per porre fine alla non conformità entro un termine specificato e ragionevole.
2. Ai fini del paragrafo 1 le misure correttive che l'operatore, l'operatore a valle o il commerciante è tenuto ad adottare comprendono almeno una delle azioni seguenti, a seconda dei casi:
a)
rettificare eventuali inadempienze formali, in particolare in relazione alle prescrizioni del capo 2;
b)
impedire che il prodotto interessato sia immesso o messo disposizione sul mercato o esportato;
c)
ritirare o richiamare immediatamente il prodotto interessato;
d)
donare il prodotto interessato per scopi caritatevoli o di interesse pubblico o, se ciò non è possibile, provvedere al suo smaltimento conformemente al diritto dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti.
3. Indipendentemente dalle misure correttive adottate a norma del paragrafo 2, l'operatore, l'operatore a valle o il commerciante pone rimedio a eventuali carenze del sistema di dovuta diligenza al fine di prevenire il rischio di ulteriori non conformità al presente regolamento.
4. Se l'operatore, l'operatore a valle o il commerciante omette di adottare le misure correttive di cui al paragrafo 2 entro il termine specificato dall'autorità competente di cui al paragrafo 1, o se persiste la non conformità di cui al paragrafo 1, una volta trascorso tale termine le autorità competenti garantiscono l'applicazione dell'azione correttiva richiesta di cui al paragrafo 2 con tutti i mezzi a loro disposizione a norma del diritto dello Stato membro interessato.»
;
16)
l'articolo 25 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento da parte di operatori, operatori a valle e commercianti e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
(*3) Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/99/oj).»;"
b)
al paragrafo 2, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime interessate o dei prodotti interessati, il cui livello è calcolato in modo da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle violazioni e gradualmente innalzato in caso di recidiva; nel caso di una persona giuridica, l'ammontare massimo della sanzione è almeno pari al 4 % del fatturato totale annuo, a livello di Unione, dell'operatore, dell'operatore a valle o del commerciante nell'esercizio precedente a quello della decisione relativa alla sanzione, calcolato conformemente al calcolo del fatturato totale delle imprese di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (*4) e innalzato, se necessario, per superare i potenziali vantaggi economici ottenuti;
b)
confisca dei prodotti interessati all'operatore e/o all'operatore a valle e/o al commerciante;
c)
confisca dei proventi ottenuti dall'operatore e/o all'operatore a valle e/o dal commerciante grazie a un'operazione avente ad oggetto i prodotti interessati;
(*4) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (“Regolamento comunitario sulle concentrazioni”) (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/139/oj)»;"
17)
l'articolo 26 è così modificato:
a)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza o, per i micro o piccoli operatori primari, l'identificativo della dichiarazione è messo a disposizione delle autorità doganali prima dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione del prodotto interessato che entra nel mercato o ne esce. A tal fine, salvo nel caso in cui la dichiarazione di dovuta diligenza sia messa a disposizione tramite l'interfaccia elettronica di cui all'articolo 28, paragrafo 2, la persona che presenta la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica o l'esportazione di un prodotto interessato mette a disposizione delle autorità doganali il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza o, per i micro o piccoli operatori primari, l'identificativo della dichiarazione associata al prodotto interessato. Il presente paragrafo non si applica all'esportazione di un prodotto interessato da parte di un operatore a valle.»
;
b)
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Se lo status di cui al paragrafo 6 del presente articolo indica che il prodotto interessato che entra nel mercato o ne esce è stato identificato, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, come soggetto a controllo prima della sua immissione sul mercato o della sua esportazione, le autorità doganali sospendono l'immissione in libera pratica o l'esportazione del prodotto interessato.»
;
18)
all'articolo 27, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le autorità doganali possono comunicare, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, le informazioni riservate, ottenute durante lo svolgimento dei loro compiti o fornite loro in via riservata, all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'operatore, l'operatore a valle, il commerciante o il mandatario.»
;
19)
l'articolo 28 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Commissione sviluppa un'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane istituito dal regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) al fine di consentire la trasmissione dei dati, in particolare le notifiche e le richieste di cui all'articolo 26, paragrafi da 6 a 9, del presente regolamento tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione di cui all'articolo 33 del presente regolamento. Tale interfaccia elettronica è predisposta entro il 1o dicembre 2029.
(*5) Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che istituisce l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj).»;"
b)
al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
operatori si conformino all'obbligo di presentare la dichiarazione di dovuta diligenza di una materia prima interessata o di un prodotto interessato a norma dell'articolo 4 del presente regolamento, rendendola disponibile attraverso l'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2399 e ricevano un riscontro dalle autorità competenti; e»
;
20)
l'articolo 31 è così modificato:
a)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le persone fisiche o giuridiche possono presentare indicazioni comprovate alle autorità competenti quando ritengono che uno o più operatori, operatori a valle o commercianti non si conformino al presente regolamento.
2. Le autorità competenti valutano senza indebito ritardo e con diligenza e imparzialità le indicazioni comprovate, ivi compresa la fondatezza delle segnalazioni, e prendono i provvedimenti necessari, tra cui l'esecuzione di controlli e lo svolgimento di audizioni di operatori, operatori a valle e commercianti, per individuare potenziali non conformità con il presente regolamento, adottando se del caso misure provvisorie ai sensi dell'articolo 23 per impedire che i prodotti interessati oggetto di indagine siano immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati.»
;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Fatti salvi gli obblighi ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6), gli Stati membri prevedono misure per proteggere l'identità delle persone fisiche o giuridiche che presentano indicazioni comprovate o che effettuano indagini al fine di verificare il rispetto del presente regolamento da parte degli operatori, degli operatori a valle o dei commercianti.
(*6) Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1937/oj).»;"
21)
l'articolo 33 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera a bis):
«a bis)
registrazione di operatori a valle non PMI e commercianti non PMI in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2;»
;
ii)
le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b)
registrazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza, con comunicazione all'operatore interessato di un numero di riferimento per ciascuna dichiarazione di dovuta diligenza presentata attraverso il sistema di informazione;
c)
registrazione delle dichiarazioni semplificate presentate dai micro o piccoli operatori primari e assegnazione di un identificativo della dichiarazione all'operatore interessato.»
;
iii)
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g)
fornitura di informazioni pertinenti a sostegno della definizione del profilo di rischio per il piano di controlli di cui all'articolo 16, paragrafo 5, compresi i risultati dei controlli, la definizione del profilo di rischio degli operatori, degli operatori a valle, dei commercianti e delle materie prime interessate e dei prodotti interessati ai fini dell'individuazione, sulla base delle tecniche di elaborazione elettronica dei dati, degli operatori, degli operatori a valle e dei commercianti da sottoporre a controlli di cui all'articolo 16, paragrafo 5, e dei prodotti interessati soggetti a controlli da parte delle autorità competenti;»
;
iv)
la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i)
sostegno alla comunicazione tra le autorità competenti e gli operatori, gli operatori a valle e i commercianti ai fini dell'attuazione del presente regolamento, anche, se del caso, mediante l'uso di strumenti digitali per la gestione dell'approvvigionamento.»
;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La Commissione stabilisce, per mezzo di atti di esecuzione, le norme sul funzionamento del sistema di informazione nell'ambito del presente articolo, comprese:
a)
le norme in materia di protezione dei dati personali e scambio di dati con altri sistemi informatici;
b)
i dispositivi di emergenza in caso di indisponibilità delle funzionalità del sistema di informazione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all'articolo 36, paragrafo 2.»
;
c)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La Commissione dà accesso al sistema di informazione alle autorità doganali, alle autorità competenti, agli operatori, agli operatori a valle e ai commercianti e, se del caso, ai loro mandatari, in funzione dei rispettivi obblighi a norma del presente regolamento.»
;
22)
l'articolo 34 è sostituito dal seguente:
«Articolo 34
Riesame
1. La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 per modificare l'allegato I per quanto riguarda i pertinenti codici NC dei prodotti interessati che contengono, sono stati nutriti o sono stati fabbricati usando le materie prime interessate.
1 bis. Entro il 30 aprile 2026, la Commissione effettua a un riesame a scopo di semplificazione del presente regolamento e su tale base presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
2. Entro il 30 giugno 2030, e successivamente almeno ogni cinque anni, la Commissione procede a un riesame generale del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa. La prima di tali relazioni comprende in particolare una valutazione degli aspetti seguenti, sulla base di studi specifici:
a)
la necessità e fattibilità di ulteriori strumenti di agevolazione degli scambi, in particolare per i PMS sui quali il presente regolamento ha un forte impatto e i paesi o parti di essi classificati come a rischio standard o ad alto rischio, per sostenere il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento;
b)
l'impatto del presente regolamento sugli agricoltori, segnatamente i piccoli proprietari terrieri, i popoli indigeni e le comunità locali, nonché l'eventuale necessità di un sostegno aggiuntivo alla transizione verso catene di approvvigionamento sostenibili e ai piccoli proprietari terrieri per il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento;
c)
l'ulteriore estensione della definizione di degrado forestale, sulla base di un'analisi approfondita e tenendo conto dei progressi compiuti nei dibattiti internazionali sulla questione;
d)
la soglia per l'uso obbligatorio di poligoni di cui all', punto 28), tenendo conto del suo impatto sulla lotta alla deforestazione e al degrado forestale;
e)
variazioni nelle configurazioni degli scambi delle materie prime interessate e dei prodotti interessati inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento quando tali variazioni potrebbero indicare una pratica di elusione;
f)
una valutazione volta a stabilire se i controlli effettuati siano stati efficaci per garantire che le materie prime interessate e i prodotti interessati messi a disposizione sul mercato o esportati siano conformi all'articolo 3;
g)
la possibile estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento per includervi altri terreni boschivi e la data limite di cui all', punto 13), al fine di ridurre al minimo il contributo dell'Unione alla conversione e al degrado degli ecosistemi naturali;
h)
la possibile estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento ad altri ecosistemi naturali, tra cui altri terreni con grandi stock di carbonio e con un elevato valore in termini di biodiversità, quali pascoli, torbiere e zone umide;
i)
l'impatto delle materie prime interessate in termini di deforestazione e degrado forestale, secondo quanto indicato da evidenze scientifiche, e tenendo conto delle variazioni del consumo, inclusa la necessità e la fattibilità di estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento ad altre materie prime, compreso il granturco, e di modificare o ampliare l'elenco dei prodotti interessati, considerando la potenziale inclusione nell'allegato I dei biocarburanti (codice SA 382600);
j)
il ruolo degli istituti finanziari nel prevenire flussi finanziari che contribuiscono direttamente o indirettamente alla deforestazione e al degrado forestale e la necessità di prevedere eventuali obblighi specifici per gli istituti finanziari negli atti giuridici dell'Unione;
k)
il ruolo degli operatori a valle e dei commercianti nel garantire che le catene di approvvigionamento siano a deforestazione zero e che il presente regolamento consegua i suoi obiettivi;
l)
il ruolo dei micro o piccoli operatori primari nel garantire che la produzione sia a deforestazione zero e che il presente regolamento consegua i suoi obiettivi, e i possibili rischi di elusione.»
;
23)
l’articolo 35 è sostituito dal seguente:
«Articolo 35
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 34, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 29 giugno 2023. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 34, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»
;
24)
l'articolo 37 è sostituito dal seguente:
«Articolo 37
Abrogazione
1. Il regolamento (UE) n. 995/2010 è abrogato con effetto a decorrere dal 30 dicembre 2026.
2. Tuttavia, il regolamento (UE) n. 995/2010 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2029 al legno e ai prodotti da esso derivati quali definiti all', lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 30 dicembre 2026.
3. In deroga all', paragrafo 2, del presente regolamento, il legno e i prodotti da esso derivati quali definiti all', lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 31 dicembre 2029 devono essere conformi all'articolo 3 del presente regolamento.»
;
25)
l'articolo 38 è sostituito dal seguente:
«Articolo 38
Entrata in vigore e data di applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, gli articoli da 3 a 13, gli articoli da 16 a 24 e gli articoli 26, 31 e 32 si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2026.
3. Fatta eccezione per i prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 995/2010, per gli operatori , siano essi persone fisiche o microimprese o piccole imprese ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, o dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE, a prescindere dalla loro forma giuridica, che erano costituiti come tali al 31 dicembre 2024, gli articoli di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 30 giugno 2027.».
26)
all'allegato I, alla tabella, la riga «ex 49 Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani, di carta» è soppressa;
27)
l'allegato II è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
28)
il testo che figura n'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato III.
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