Art. 2

Modifiche del regolamento (UE) 2021/2116

In vigore dal 19 dic 2025
Modifiche del regolamento (UE) 2021/2116 Il regolamento (UE) 2021/2116 è così modificato: 1) all’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione, di cui all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, che indica che le spese sono state effettuate conformemente all’articolo 37 del presente regolamento;» ; 2) all’articolo 10, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) fornire alla Commissione la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115;» ; 3) all’articolo 12, paragrafo 2, primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) la comunicazione dell’efficacia dell’attuazione in merito agli indicatori di output e la comunicazione dell’efficacia dell’attuazione in merito agli indicatori di risultato per il monitoraggio pluriennale dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115, che dimostrano il rispetto dell’articolo 37 del presente regolamento, sono corrette;» ; 4) l’articolo 21 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Fatti salvi gli articoli 53 e 55, la Commissione procede ai pagamenti mensili delle spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso del mese di riferimento.» ; b) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, le spese di cui all’articolo 86, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 che non possono essere dichiarate alla Commissione nel mese in questione perché si attende che essa approvi una modifica del piano strategico della PAC a norma dell’articolo 119, paragrafo 10, di tale regolamento, possono essere dichiarate nei mesi successivi dello stesso esercizio finanziario o, al più tardi, nei conti annuali di tale esercizio finanziario da trasmettere alla Commissione a norma dell’articolo 90, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del presente regolamento.» ; 5) all’articolo 32, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Fatti salvi gli articoli 53 e 55, la Commissione effettua i pagamenti intermedi entro 45 giorni dalla registrazione di una dichiarazione di spesa rispondente alle condizioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo.» ; 6) l’articolo 40 è così modificato: a) il paragrafo 2 è soppresso; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 103, paragrafo 2. Prima di adottare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo la Commissione informa lo Stato membro interessato delle proprie intenzioni e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro un termine non inferiore a 30 giorni.» ; 7) all’articolo 44, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «In deroga al primo comma, gli Stati membri possono: a) anteriormente al 1o dicembre e non prima del 16 ottobre, versare anticipi fino al 70 % per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e per le misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013; b) anteriormente al 1o dicembre, versare anticipi fino all’85 % per il sostegno concesso nell’ambito degli interventi di sviluppo rurale di cui all’articolo 65, paragrafo 2 del presente regolamento.» ; 8) all’articolo 45, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per le spese del FEAGA e del FEASR, gli importi di cui agli articoli 38 e 55 del presente regolamento e all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1306/2013 applicabili conformemente all’articolo 104 del presente regolamento; per le spese del FEAGA, gli importi di cui agli articoli 53 e 56 del presente regolamento che devono essere pagati al bilancio dell’Unione, interessi compresi;» ; 9) all’articolo 53, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tali atti di esecuzione riguardano la completezza, l’esattezza e la veridicità dei conti annuali trasmessi e non pregiudicano il contenuto degli atti di esecuzione adottati in seguito a norma dell’articolo 55.» ; 10) l’articolo 54 è soppresso; 11) all’articolo 57 è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari rimborsano agli Stati membri i contributi del programma viziati da irregolarità, unitamente agli interessi e a qualsiasi altra plusvalenza generata da tali contributi. In deroga al paragrafo 1, gli organismi che attuano gli strumenti finanziari non rimborsano agli Stati membri gli importi di cui al primo comma del presente paragrafo, a condizione che tali organismi dimostrino, per una determinata irregolarità, che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) l’irregolarità si è verificata a livello dei destinatari finali o, nel caso di un fondo di partecipazione, a livello degli organismi che attuano fondi specifici o dei destinatari finali; b) gli organismi che attuano gli strumenti finanziari hanno adempiuto i propri obblighi in relazione ai contributi del programma viziati dall’irregolarità, in conformità del diritto applicabile, e hanno agito con il livello di professionalità, trasparenza e diligenza atteso da un organismo professionale esperto nell’attuazione di strumenti finanziari; e c) non è stato possibile recuperare gli importi viziati da irregolarità, anche se gli organismi che attuano gli strumenti finanziari hanno fatto ricorso a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza.» ; 12) all’articolo 60, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Se un beneficiario è stato selezionato per un controllo in loco su una domanda di aiuto, su una domanda di pagamento o sul rispetto delle norme sulla condizionalità a norma dell’articolo 83, gli Stati membri, per quanto possibile e tenendo conto dei rischi associati, non selezionano tale beneficiario per un controllo o un campione di controllo successivo per quell’anno, tranne quando le circostanze richiedono un ulteriore controllo al fine di garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari dell’Unione. La presente disposizione non riduce il livello dei controlli.» ; 13) all’articolo 67, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri registrano e conservano i dati e la documentazione relativa agli output comunicati nel quadro dei progressi compiuti in direzione dei target finali fissati nel piano strategico della PAC e monitorati in conformità dell’articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115.» ; 14) all’articolo 68, il paragrafo 3 è soppresso; 15) l’articolo 69 è così modificato: a) il paragrafo 6 è soppresso; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «7.   Gli Stati membri consentono ai beneficiari di non partecipare alla decisione di cui all’, paragrafo 3, lettera c), secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115. Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari che intendono rinunciare alla partecipazione lo facciano al più tardi nell’anno di domanda in cui tale decisione è attuata. Qualora uno Stato membro abbia adottato la decisione di cui all’, paragrafo 3, lettera c), secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, esso provvede affinché i beneficiari che hanno già presentato la domanda di cui al paragrafo 1 del presente articolo abbiano la possibilità di modificare o ritirare, in tutto o in parte, la loro domanda. Qualora non provvedano in tal senso, gli Stati membri non impongono alcuna sanzione sui beneficiari a seguito di tale decisione.» ; 16) all’articolo 70, il paragrafo 2 è soppresso. 17) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 70 bis Valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici Gli Stati membri valutano annualmente la qualità degli elementi di cui agli articoli 68, 69 e 70 in conformità della metodologia stabilita a livello dell’Unione. Se la valutazione evidenzia carenze nei sistemi, gli Stati membri interessati adottano misure correttive adeguate o, in mancanza, la Commissione invita tale Stato membro a stabilire un piano d’azione conformemente all’articolo 42. A seguito della valutazione di cui al primo comma, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di valutazione, accompagnata se opportuno dall’indicazione delle misure correttive e dal relativo calendario di attuazione entro il 15 febbraio successivo all’anno civile in questione.» ; 18) l’articolo 72 è sostituito dal seguente: «Articolo 72 Sistema di controllo e di sanzioni Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo e di sanzioni di cui all’articolo 66, paragrafo 1, lettera e). Gli Stati membri, attraverso gli organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, eseguono annualmente controlli amministrativi sulle domande di aiuto e di pagamento per accertare la legittimità e la regolarità conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, lettera a). Tali controlli sono integrati da controlli in loco, che possono essere effettuati da remoto mediante l’uso della tecnologia. Tuttavia gli Stati membri possono scegliere di non effettuare controlli in loco se le condizioni di ammissibilità degli interventi sono monitorate nell’ambito del sistema di monitoraggio delle superfici di cui all’articolo 70.» ; 19) all’articolo 74, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) norme sulla valutazione della qualità di cui all’articolo 70 bis;» ; 20) l’articolo 75 è sostituito dal seguente: «Articolo 75 Competenze di esecuzione relative agli articoli 68 e 70 bis La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti: a) forma, contenuto e modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione: i) le relazioni di valutazione di cui all’articolo 70 bis; ii) le misure correttive di cui all’articolo 70 bis; b) caratteristiche di base e norme del sistema delle domande di aiuto ai sensi dell’articolo 69 e del sistema di monitoraggio delle superfici di cui all’articolo 70, compresi i parametri dell’aumento graduale del numero di interventi nell’ambito del sistema di monitoraggio delle superfici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 103, paragrafo 3.» ; 21) l’articolo 83 è modificato come segue: a) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il sistema di controllo per la condizionalità non si applica ai beneficiari che ricevono i pagamenti di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115.» ; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I beneficiari elencati al paragrafo 1 del presente articolo sono esentati dai controlli nell’ambito del sistema istituito a norma di tale paragrafo se la superficie ammissibile ai pagamenti e al sostegno di cui al medesimo paragrafo, dichiarata nella domanda geospaziale di cui all’articolo 69, paragrafo 1, non supera i 10 ettari.» ; c) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 30 ettari di superficie agricola dichiarata a norma dell’articolo 69, paragrafo 1 del presente regolamento, sono esenti da controlli relativi ai requisiti della norma BCAA 7, quali definiti all’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, nell’ambito del sistema istituito a norma del paragrafo 1 del presente articolo.» ; d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri si avvalgono dei sistemi di controllo e gestione in vigore nel loro territorio per garantire il rispetto delle norme di condizionalità. I sistemi suddetti sono compatibili con i sistemi di controllo di cui al paragrafo 1.» ; e) il paragrafo 4 è soppresso; f) il paragrafo 6 è così modificato: i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «6.   Per adempiere ai propri obblighi in materia di controllo stabiliti ai paragrafi 1 e 3, gli Stati membri:» ; ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) stabiliscono i campioni per i controlli in loco di cui alla lettera a) del presente paragrafo da eseguire ogni anno in base a un’analisi dei rischi annuale che includa una componente casuale e copra almeno l’1 % dei beneficiari elencati al paragrafo 1 del presente articolo. Se, a norma dell’articolo 60, paragrafo 1, terzo comma, non selezionano un beneficiario per un controllo o un campione di controllo, garantiscono il rispetto della percentuale minima di controllo;» ; 22) l’articolo 84 è modificato come segue: a) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il sistema di sanzioni amministrative per la condizionalità non si applica ai beneficiari che ricevono i pagamenti di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115.» ; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   I beneficiari elencati all’articolo 83, paragrafo 1, sono esentati dalle sanzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo se la superficie ammissibile ai pagamenti e al sostegno di cui all’articolo 83, paragrafo 1, dichiarata nella domanda geospaziale di cui all’articolo 69, paragrafo 1, non supera i 10 ettari.» ; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   Gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 30 ettari di superficie agricola dichiarata a norma dell’articolo 69, paragrafo 1, del presente regolamento, sono esenti da sanzioni relative ai requisiti della norma BCAA 7, quali definiti all’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e all’articolo 85 del presente regolamento.» ; 23) l’articolo 102 è modificato come segue: a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 11, paragrafo 1, all’articolo 17, paragrafo 5, all’articolo 23, paragrafo 2, all’articolo 38, paragrafo 2, all’articolo 40, paragrafo 3, all’articolo 41, paragrafo 3, all’articolo 44, paragrafi 4 e 5, all’articolo 47, paragrafo 1, all’articolo 52, paragrafo 1, all’articolo 55, paragrafo 6, all’articolo 60, paragrafo 3, all’articolo 64, paragrafo 3, all’articolo 74, all’articolo 76, paragrafo 2, all’articolo 85, paragrafo 7, all’articolo 89, paragrafo 2, all’articolo 94, paragrafi 5 e 6, all’articolo 95, paragrafo 2, e all’articolo 105 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 7 dicembre 2021. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3.   La delega di potere di cui all’articolo 11, paragrafo 1, all’articolo 17, paragrafo 5, all’articolo 23, paragrafo 2, all’articolo 38, paragrafo 2, all’articolo 40, paragrafo 3, all’articolo 41, paragrafo 3, all’articolo 44, paragrafi 4 e 5, all’articolo 47, paragrafo 1, all’articolo 52, paragrafo 1, all’articolo 55, paragrafo 6, all’articolo 60, paragrafo 3, all’articolo 64, paragrafo 3, all’articolo 74, all’articolo 76, paragrafo 2, all’articolo 85, paragrafo 7, all’articolo 89, paragrafo 2, all’articolo 94, paragrafi 5 e 6, all’articolo 95, paragrafo 2, e all’articolo 105 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.» ; b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’articolo 17, paragrafo 5, dell’articolo 23, paragrafo 2, dell’articolo 38, paragrafo 2, dell’articolo 40, paragrafo 3, dell’articolo 41, paragrafo 3, dell’articolo 44, paragrafi 4 e 5, dell’articolo 47, paragrafo 1, dell’articolo 52, paragrafo 1, dell’articolo 55, paragrafo 6, dell’articolo 60, paragrafo 3, dell’articolo 64, paragrafo 3, dell’articolo 74, dell’articolo 76, paragrafo 2, dell’articolo 85, paragrafo 7, dell’articolo 89, paragrafo 2, dell’articolo 94, paragrafi 5 e 6, dell’articolo 95, paragrafo 2, e dell’articolo 105 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.» ; 24) all’articolo 103, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Ai fini degli articoli 11, 12, 17, 18, 23, 26, 32, dal 39 al 44, 47, dal 51 al 53, 55, 58, 59, 60, 64, 75, 82, 92, 95 e 100, per quanto riguarda le questioni concernenti interventi sotto forma di pagamento diretto, gli interventi in taluni settori, gli interventi di sviluppo rurale e l’organizzazione comune dei mercati, la Commissione è assistita dal comitato dei fondi agricoli, dal comitato della politica agricola comune istituito dal regolamento (UE) 2021/2115 e dal comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013 rispettivamente.».
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