Art. 2

In vigore dal 18 dic 2025
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1288 della Commissione che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cloruro di colina originario della Repubblica popolare cinese sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.
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