Art. 2

In vigore dal 17 dic 2025
Fino all’8 ottobre 2026, continua a essere autorizzato, per la reintroduzione nell’Unione di cavalli registrati destinati a competizioni, l’uso di certificati sanitari e di dichiarazioni rilasciati conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 16, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a tale regolamento di esecuzione dal presente regolamento, a condizione che tali certificati e dichiarazioni in questione siano stati rilasciati entro l’8 luglio 2026.
Storico versioni

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