Art. 60
Attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento
In vigore dal 16 dic 2025
Attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento
1. Si ritiene che una crisi di approvvigionamento si verifichi quando:
a)
vi sono gravi perturbazioni o vi è un rischio imminente di perturbazioni nella fornitura di prodotti di rilevanza per la crisi; e
b)
dette gravi perturbazioni o il rischio imminente di tali perturbazioni comportano o rischiano di comportare l'adozione di misure nazionali divergenti in relazione ai prodotti di rilevanza per la crisi non destinati alla difesa, con un grave impatto negativo sul corretto funzionamento del mercato interno, in particolare ostacoli agli scambi transfrontalieri di tali prodotti di rilevanza per la crisi, e sul funzionamento delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione.
2. Qualora, a norma dell', la Commissione o il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione nell'approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi o entri in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti qualunque altro fattore o evento di rischio pertinente che incida in misura rilevante sull'approvvigionamento di tali prodotti, la Commissione, previa consultazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, valuta se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale valutazione tiene conto delle conseguenze e degli effetti potenziali dello stato di crisi di approvvigionamento sulle catene di approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi pertinenti all'interno dell'Unione, dei risultati dei test di resistenza effettuati a norma dell' e delle valutazioni effettuate nell'ambito di altri pertinenti quadri dell'Unione di gestione delle crisi. Ove tale valutazione produca prove concrete e attendibili, la Commissione, previa consultazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, può proporre al Consiglio di attivare lo stato di crisi di approvvigionamento. Quando propone al Consiglio di attivare lo stato di crisi di approvvigionamento, la Commissione ne informa il Parlamento.
3. Il Consiglio, mediante un atto di esecuzione adottato a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può attivare lo stato di crisi di approvvigionamento. La durata dello stato di crisi di approvvigionamento è specificata nell'atto di esecuzione e non supera inizialmente i 12 mesi. Tale atto di esecuzione specifica inoltre quali delle misure di cui agli sono attivate. In aggiunta, l'atto di esecuzione può individuare per quali prodotti di rilevanza per la crisi non destinati alla difesa sono attivate tali misure.
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la proposta di cui al paragrafo 3.
5. La Commissione riferisce periodicamente, almeno ogni tre mesi, al Consiglio e al Parlamento europeo in merito allo stato della crisi di approvvigionamento.
6. Prima della scadenza della durata dello stato di crisi di approvvigionamento, la Commissione, tenendo conto della raccomandazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, valuta se sia giustificato prorogarlo. Ove tale valutazione produca prove concrete e attendibili che siano ancora presenti le condizioni per attivare lo stato di crisi di approvvigionamento, la Commissione, previa consultazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, può proporre al Consiglio di prorogare lo stato di crisi di approvvigionamento.
7. Il Consiglio, mediante un atto di esecuzione adottato a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prorogare lo stato di crisi di approvvigionamento. La durata della proroga è limitata a un massimo di 12 mesi e specificata nell'atto di esecuzione
8. Durante lo stato di crisi di approvvigionamento la Commissione, previa consultazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, valuta l'adeguatezza di una cessazione anticipata dello stato di crisi di approvvigionamento. Se la valutazione fornisce indicazioni in tal senso, la Commissione può proporre al Consiglio di cessare lo stato di crisi di approvvigionamento.
9. Il Consiglio, mediante un atto di esecuzione adottato a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può cessare lo stato di crisi di approvvigionamento prima della data di scadenza specificata nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 3 o 7.
10. Durante lo stato di crisi di approvvigionamento la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, convoca riunioni straordinarie del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, ove necessario. In linea con l', paragrafo 10, il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, se del caso, invita i rappresentanti dell'industria di alto livello a riunirsi in una configurazione speciale al fine di discutere le questioni relative ai prodotti di rilevanza per la crisi. Gli Stati membri operano in stretta collaborazione con la Commissione, in seno al consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, al fine di garantire il coordinamento delle misure nazionali e dell'Unione adottate per quanto riguarda le catene di approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi non destinati alla difesa in questione.
11. Alla scadenza del periodo di attivazione o di prolungamento dello stato di crisi di approvvigionamento o alla sua cessazione anticipata, le misure adottate conformemente agli cessano di applicarsi con effetto immediato. Gli atti di esecuzione adottati a norma dell', paragrafi 7 e 9, continuano in ogni caso ad applicarsi fino al completamento delle richieste classificate come prioritarie o degli ordini classificati come prioritari in questione.
12. La Commissione e gli Stati membri aggiornano la mappatura e il monitoraggio delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione a norma degli , tenendo conto dell'esperienza acquisita con la crisi di approvvigionamento, entro sei mesi dalla scadenza o cessazione anticipata dello stato di crisi di approvvigionamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2025:2643:oj#art-60