Art. 57
Monitoraggio
In vigore dal 16 dic 2025
Monitoraggio
1. Gli Stati membri e la Commissione, in cooperazione con il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, effettuano un monitoraggio periodico delle capacità di fabbricazione dell'Unione necessarie per l'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi individuati conformemente all', paragrafo 9, al fine di individuare i possibili rischi per l'approvvigionamento di tali prodotti. Nell’effettuare il monitoraggio:
a)
la Commissione, in cooperazione con il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, monitora gli indicatori di allerta precoce individuati a norma dell', paragrafo 11, anche aggregando eventuali contributi ricevuti dagli Stati membri sulla base delle informazioni raccolte a livello nazionale;
b)
gli Stati membri monitorano, alla luce degli indicatori di allerta precoce, la capacità dei principali fornitori di prodotti di rilevanza per la crisi di cui all', paragrafo 12, di svolgere le rispettive attività e riferiscono al consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento in merito a qualsiasi evento che possa avere conseguenze negative e durature sulla disponibilità e sull'approvvigionamento tempestivi di tali prodotti;
c)
i fornitori principali di prodotti di rilevanza per la crisi, qualora rilevino perturbazioni dell'approvvigionamento che possano incidere in modo significativo sulle loro attività connesse alla produzione di tali prodotti, le segnalano allo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti e lo Stato membro interessato comunica tali informazioni alla Commissione senza indebito ritardo;
d)
la Commissione, previa consultazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, individua le migliori pratiche per l'attenuazione preventiva del rischio e la maggiore trasparenza delle capacità di fabbricazione dell'Unione necessarie per l'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi.
La Commissione, previa consultazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, definisce la frequenza del monitoraggio di cui al primo comma.
2. La Commissione e gli Stati membri prestano particolare attenzione alle PMI per ridurre al minimo gli oneri amministrativi derivanti dal monitoraggio di cui al paragrafo 1 e, se necessario, possono fornire un'assistenza specifica.
3. La Commissione, previa consultazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, può invitare i principali fornitori di prodotti di rilevanza per la crisi di cui all', paragrafo 12, gli Stati membri, le associazioni nazionali dell'industria della difesa e altri pertinenti portatori di interessi a fornire informazioni, su base volontaria, ai fini dello svolgimento delle attività di monitoraggio conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente . Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente articolo, gli Stati membri possono chiedere informazioni, su base volontaria, ai principali fornitori di prodotti di rilevanza per la crisi di cui all', paragrafo 12, se necessario e in misura proporzionata.
5. Ai fini del paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri stabiliscono e mantengono un elenco dei contatti dei principali fornitori di prodotti di rilevanza per la crisi stabiliti nel loro territorio. Tale elenco è trasmesso alla Commissione. In seno al consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, la Commissione mette a disposizione un formato standardizzato per l'elenco dei contatti.
6. Fatta salva la protezione delle informazioni commerciali riservate, gli Stati membri forniscono al consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento informazioni supplementari pertinenti, in particolare informazioni sull'individuazione di questioni relative all'approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi in tutta l'Unione o su pertinenti misure future a livello nazionale per l'appalto, l'acquisto o la fabbricazione di prodotti di rilevanza per la crisi.
7. Sulla base delle informazioni raccolte attraverso le attività di monitoraggio svolte a norma del presente articolo, la Commissione presenta periodicamente al consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento una relazione sulle risultanze aggregate. Tale relazione costituisce un'informazione classificata. Il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento si riunisce per valutare i risultati della relazione e individuare, se del caso, possibili soluzioni alle questioni di interesse comune. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, può invitare a tali riunioni le associazioni nazionali dell'industria della difesa, i principali fornitori di prodotti di rilevanza per la crisi di cui all', paragrafo 12, ed esperti del mondo accademico e della società civile.
8. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all'articolo 346, paragrafo 1, lettera a), TFUE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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