Art. 48

Responsabilità e assicurazioni

In vigore dal 16 dic 2025
Responsabilità e assicurazioni 1.   Una SEAP è responsabile dei propri debiti. 2.   La responsabilità finanziaria dei membri di una SEAP per i debiti di quest'ultima è limitata ai rispettivi contributi alla SEAP. I membri possono precisare nello statuto di una SEAP che assumeranno una responsabilità predeterminata superiore ai rispettivi contributi o una responsabilità illimitata. 3.   Nelle fattispecie in cui la responsabilità finanziaria dei suoi membri è limitata, la SEAP sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti all'istituzione e alla gestione della capacità della SEAP. 4.   Previa decisione all'unanimità dei suoi membri, una SEAP può emettere titoli conformemente al diritto dello Stato membro in cui ha la propria sede legale. La SEAP è responsabile di tali titoli. 5.   Qualsiasi modifica del regime di responsabilità o qualsiasi misura che incida sulla responsabilità finanziaria dei membri di una SEAP è decisa all'unanimità da tali membri. 6.   L'Unione non è responsabile di eventuali debiti di una SEAP.
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Responsabilità e assicurazioni (Art. 48 Regolamento (UE) 2025/2643) — Testo vigente | Portale Normativo