Art. 2
Informazioni da comunicare da parte delle autorità doganali
In vigore dal 16 dic 2025
Informazioni da comunicare da parte delle autorità doganali
Le autorità doganali comunicano al registro CBAM periodicamente, e almeno una volta alla settimana conformemente all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2447 (8), le seguenti informazioni sulle merci elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, dichiarate per l'importazione:
a)
il numero EORI;
b)
in assenza di numero EORI, la forma di identificazione dell'importatore, dichiarata a norma dell', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
c)
il numero di conto CBAM dell'importatore o del rappresentante doganale indiretto, a meno che l'importatore o il rappresentante doganale indiretto non:
1)
abbia invocato l'esenzione di cui all'articolo 2 bis del regolamento (UE) 2023/956 per giustificare la mancata dichiarazione di un numero di conto CBAM, oppure
2)
abbia indicato che una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 17, paragrafo 7 bis, del regolamento (UE) 2023/956 è pendente per giustificare la mancata dichiarazione di un numero di conto CBAM;
d)
il codice NC a otto cifre delle merci dichiarate elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956;
e)
la quantità delle merci;
f)
il paese di origine;
g)
la data della dichiarazione doganale;
h)
il regime doganale per il quale le merci sono state dichiarate.
Storico versioni
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