Art. 2

Informazioni da comunicare da parte delle autorità doganali

In vigore dal 16 dic 2025
Informazioni da comunicare da parte delle autorità doganali Le autorità doganali comunicano al registro CBAM periodicamente, e almeno una volta alla settimana conformemente all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2447 (8), le seguenti informazioni sulle merci elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, dichiarate per l'importazione: a) il numero EORI; b) in assenza di numero EORI, la forma di identificazione dell'importatore, dichiarata a norma dell', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446; c) il numero di conto CBAM dell'importatore o del rappresentante doganale indiretto, a meno che l'importatore o il rappresentante doganale indiretto non: 1) abbia invocato l'esenzione di cui all'articolo 2 bis del regolamento (UE) 2023/956 per giustificare la mancata dichiarazione di un numero di conto CBAM, oppure 2) abbia indicato che una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 17, paragrafo 7 bis, del regolamento (UE) 2023/956 è pendente per giustificare la mancata dichiarazione di un numero di conto CBAM; d) il codice NC a otto cifre delle merci dichiarate elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956; e) la quantità delle merci; f) il paese di origine; g) la data della dichiarazione doganale; h) il regime doganale per il quale le merci sono state dichiarate.
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