Art. 1

Archiviazione elettronica di documenti recanti una firma elettronica qualificata o un sigillo elettronico qualificato

In vigore dal 16 dic 2025
Archiviazione elettronica di documenti recanti una firma elettronica qualificata o un sigillo elettronico qualificato 1.   Nell’archiviare dati elettronici o documenti elettronici recanti firme elettroniche qualificate o sigilli elettronici qualificati, i prestatori di servizi di archiviazione elettronica qualificati garantiscono che sia mantenuta l’affidabilità di tali firme elettroniche qualificate o sigilli elettronici qualificati, anche oltre il loro periodo di validità tecnologica, e che siano mantenute l’integrità e l’esattezza dell’origine delle firme elettroniche qualificate e dei sigilli elettronici qualificati, almeno fino alla fine del periodo di conservazione legale o contrattuale. 2.   Ai fini del paragrafo 1, i prestatori di servizi di archiviazione elettronica qualificati possono avvalersi di un servizio di conservazione qualificato delle firme elettroniche qualificate o di un servizio di conservazione qualificato dei sigilli elettronici qualificati.
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