Art. 2

In vigore dal 16 dic 2025
1.   Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2.   Ai fini dei compiti di cui all'articolo 100, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/746, l'allegato, punto 3), del presente regolamento si applica a decorrere dal 1o maggio 2026. 3.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, i laboratori di riferimento dell'UE designati a norma dell'allegato, punto 3), del presente regolamento svolgono il compito di cui all'articolo 100, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/746 solo per i dispositivi per i quali i fabbricanti o i mandatari presentano domande formali di valutazione della conformità a un organismo notificato conformemente all'allegato VII, punto 4.3, primo capoverso, del regolamento (UE) 2017/746 a decorrere dal 1o maggio 2026.
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