Art. 1
«Condizioni di ammissione ai regimi preferenziali e relativa sospensione»
In vigore dal 16 dic 2025
Il regolamento (UE) 2024/823 è così modificato:
1)
l’ è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Condizioni di ammissione ai regimi preferenziali e relativa sospensione»
;
b)
al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
impegno delle parti beneficiarie a favore di una cooperazione amministrativa efficace con l’Unione, anche quando necessaria per la verifica delle prove dell’origine, al fine di prevenire qualsiasi rischio di frode; e»
;
c)
al paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;
d)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. In caso di inosservanza a opera di una parte beneficiaria del paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, la Commissione può sospendere, in tutto o in parte, il diritto della parte beneficiaria in questione ai benefici previsti dal presente regolamento, a norma dell’articolo 6.»
;
2)
all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fatte salve altre disposizioni del presente regolamento, in particolare l’articolo 10, considerato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, se le importazioni di prodotti agricoli causano gravi perturbazioni nei mercati dell’Unione e nei relativi meccanismi regolatori, la Commissione può adottare le misure opportune mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 3.»
;
3)
l’articolo 10 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Altre misure di sospensione temporanea»
;
b)
al paragrafo 1, primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Qualora constino alla Commissione elementi di prova sufficienti della sussistenza di frodi, ovvero di un forte aumento delle importazioni nell’Unione, superiore al livello della normale capacità di produzione e di esportazione, essa può adottare misure per sospendere in tutto o in parte i regimi previsti dal presente regolamento per un periodo di tre mesi, purché abbia preliminarmente:»
;
4)
all’articolo 12, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica fino al 31 dicembre 2030.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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