Art. 1

In vigore dal 15 dic 2025
L’ del regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato: 1) è inserito il paragrafo seguente: «6 bis.   Nell’allegato I sono altresì elencate: a) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c bis), della decisione 2012/642/PESC, come responsabili di azioni o politiche attribuibili alla Repubblica di Bielorussia che compromettono o minacciano la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza dell’Unione, di uno o più dei suoi Stati membri, di un’organizzazione internazionale o di un paese terzo, o che compromettono o minacciano la sovranità o l’indipendenza di uno o più Stati membri o di un paese terzo, ovvero che compiono, sostengono, partecipano a tali azioni o politiche, le agevolano o ne traggono vantaggio, mediante una qualsiasi delle azioni seguenti: i) la pianificazione o la direzione dell’uso della manipolazione delle informazioni e delle ingerenze, l’implicazione diretta o indiretta nello stesso, il sostegno o l’agevolazione in altro modo dello stesso; ii) la pianificazione o la direzione di azioni che prendono di mira il funzionamento delle istituzioni democratiche, le attività economiche o i servizi di interesse pubblico, anche mediante l’ingresso non autorizzato nel territorio di uno Stato membro, compreso lo spazio aereo, o che sono volte a interferire con, danneggiare o distruggere, anche mediante sabotaggio o attività informatiche malevole nell’ambito di attività ibride, le infrastrutture critiche ovvero l’implicazione diretta o indiretta in tali azioni, il sostegno o l’agevolazione in altro modo delle stesse; iii) la pianificazione o la direzione di azioni diffuse o sistematiche che perturbano il funzionamento delle infrastrutture critiche, ovvero l’implicazione diretta o indiretta in tali azioni, il sostenere o l’agevolare o consentire in altro modo le stesse; b) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c ter), della decisione 2012/642/PESC, sono stati identificati dal Consiglio come persone naturali o giuridiche, entità od organismi che sostengono persone naturali o giuridiche, entità od organismi impegnati nelle attività di cui alla lettera a); c) le persone giuridiche, le entità o gli organismi che, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), della decisione 2012/642/PESC, sono stati identificati dal Consiglio come persone giuridiche, entità od organismi posseduti o controllati dalle persone, dalle entità o dagli organismi di cui alle lettere a) o b).» ; 2) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Nell’allegato I sono altresì indicate le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi associati alle persone, alle entità o agli organismi di cui ai paragrafi 5, 6, 6 bis, lettera a), 7 e 7 bis.».
Storico versioni

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