Art. 4

Termini e condizioni per l'applicazione dei motivi connessi alla cibersicurezza in relazione a uno specifico CSIRT

In vigore dal 11 dic 2025
Termini e condizioni per l'applicazione dei motivi connessi alla cibersicurezza in relazione a uno specifico CSIRT Il CSIRT che ha ricevuto per primo la notifica può decidere di ritardare per un periodo di tempo strettamente necessario la diffusione delle notifiche o di parti di esse a uno specifico CSIRT pertinente nei casi in cui: a) il CSIRT pertinente è stato interessato da un incidente di cibersicurezza che ha messo in dubbio la sua capacità di garantire la riservatezza delle informazioni notificate; b) ha motivi sufficienti di ritenere che le capacità del CSIRT pertinente siano inadeguate a garantire la riservatezza delle informazioni notificate. Nei casi di cui al primo comma, lettera a), il CSIRT che ha ricevuto per primo la notifica può ritardare la diffusione fino a quando il CSIRT pertinente non abbia informato la rete di CSIRT di cui all'articolo 15 della direttiva (UE) 2022/2555 del ripristino della sua capacità di garantire la riservatezza delle notifiche. Nei casi di cui al primo comma, lettera b), il CSIRT che ha ricevuto per primo la notifica può ritardare la diffusione al CSIRT pertinente fino a quando quest'ultimo non abbia fornito prove di aver affrontato le carenze individuate.
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