Art. 2
Modifica del regolamento delegato (UE) 2021/1704
In vigore dal 10 dic 2025
Modifica del regolamento delegato (UE) 2021/1704
Il regolamento delegato (UE) 2021/1704 è così modificato:
(1)
l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Informazioni relative alle dichiarazioni in dogana
Le informazioni di cui all’allegato VI, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2152 comprendono tutte le informazioni richieste dall’ASN per la produzione di statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e comprendono almeno gli elementi dei dati, inclusi i rispettivi sottoelementi, di cui all’allegato I del presente regolamento.»
.
(2)
L’allegato I è sostituito dal testo di cui all’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2026:47:oj#art-2