Art. 1

Definizioni

In vigore dal 10 dic 2025
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546 della Commissione (5) e all' del regolamento delegato (UE) 2025/2551 della Commissione (6). Si applicano inoltre le definizioni seguenti: (1) «unità funzionale»: l'unità di riferimento utilizzata per il calcolo delle emissioni incorporate nelle merci; (2) «livello di attività»: la quantità di merci cui si applica la stessa unità funzionale prodotte entro i limiti del sistema di un processo di produzione durante un periodo di riferimento; (3) «limite di sistema»: il gruppo di processi chimici o fisici inclusi nel calcolo delle emissioni incorporate delle merci rientranti nella stessa categoria aggregata di merci; (4) «categorie aggregate di merci»: le categorie aggregate di merci di cui all'allegato I, punto 2, tabella 1; (5) «periodo di riferimento»: il periodo corrispondente all'anno civile durante il quale la merce è stata prodotta e utilizzato dal dichiarante CBAM autorizzato come riferimento per la determinazione delle emissioni incorporate; (6) «percorso produttivo»: una tecnologia specifica utilizzata in un processo di produzione per produrre merci; (7) «precursore»: qualsiasi materiale in entrata in un processo di produzione incluso nell'elenco delle merci di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2023/956; (8) «flusso di fonti»: uno degli elementi seguenti: a) un tipo specifico di combustibile, materia prima o prodotto il cui consumo o produzione dà origine a emissioni di gas a effetto serra a partire da una o più fonti di emissione; b) un tipo specifico di combustibile, materia prima o prodotto contenente carbonio di cui si tiene conto nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra mediante il metodo del bilancio di massa; (9) «fonte di emissione»: la parte individualmente identificabile di un impianto o un processo che si svolge in un impianto, da cui sono emessi i gas a effetto serra in questione; (10) «fattori di calcolo»: il valore calorifico netto, il fattore di emissione, il fattore di emissione preliminare, il fattore di ossidazione, il fattore di conversione, il contenuto di carbonio o la frazione di biomassa; (11) «sistema di misura»: la serie completa di strumenti di misura e altre apparecchiature utilizzata per determinare le variabili per il monitoraggio e il calcolo delle emissioni; (12) «dati di attività»: il quantitativo di combustibili o di materiali consumati o prodotti da un processo rilevante per la metodologia basata sui calcoli, espresso in terajoule, in tonnellate per la massa o, per i gas, come volume in metri cubi normali, a seconda dei casi.
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Definizioni (Art. 1 Regolamento (UE) 2025/2547) — Testo vigente | Portale Normativo