Art. 1

In vigore dal 8 dic 2025
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/482 è così modificato: (1) all’ sono aggiunti i seguenti punti 16, 17 e 18: «(16) “serie di prodotti”: un insieme di prodotti TIC di un richiedente, concepiti sulla stessa base funzionale per rispondere alle stesse esigenze di sicurezza, aventi una progettazione, un hardware, un firmware o un software che può variare da un prodotto TIC a un altro; (17) “modifica minore”: qualsiasi modifica dell’oggetto della valutazione certificato o del suo ambiente che non incide negativamente sull’affidabilità espressa nel certificato EUCC; (18) “modifica maggiore”: qualsiasi modifica dell’oggetto della valutazione certificato o del suo ambiente che può incidere negativamente sull’affidabilità espressa nel certificato EUCC.»; (2) all’articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3.   Un organismo di certificazione può consentire la certificazione di una serie di prodotti.» ; (3) all’articolo 9, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) presentazione all’organismo di certificazione e all’ITSEF di tutte le informazioni necessarie, complete e corrette, e di ulteriori informazioni necessarie se richiesto, compresa una versione in inglese del traguardo di sicurezza;»; (4) all’articolo 11, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) l’identificatore unico del certificato, costituito dagli elementi seguenti: (1) denominazione del sistema; (2) numero di identificazione, conformemente all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3143, dell’organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato; (3) anno di rilascio del certificato iniziale; (4) numero di identificazione assegnato dall’organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato.»; (5) all’articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Su richiesta del titolare del certificato o per altri motivi giustificati, l’organismo di certificazione può decidere di riesaminare un certificato EUCC per un profilo di protezione. Il riesame è effettuato conformemente all’allegato IV. L’organismo di certificazione determina la portata del riesame. Se necessario per il riesame, l’organismo di certificazione chiede all’ITSEF di effettuare una nuova valutazione del profilo di protezione certificato.» ; (6) l’articolo 42 è così modificato: (a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera i): «i) il traguardo di sicurezza corrispondente a ciascun certificato EUCC.»; (b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione almeno in inglese. A tal fine gli organismi di certificazione forniscono all’ENISA, unitamente alle versioni linguistiche originali delle relazioni di certificazione e dei traguardi di sicurezza, anche la versione in inglese di tali documenti senza indebito ritardo.» ; (7) all’articolo 48, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Salvo diversa indicazione nell’allegato I o II, i documenti sullo stato dell’arte si applicano ai processi di certificazione, compresa la nuova valutazione, avviati a decorrere dalla data di applicazione dell’atto modificativo mediante il quale detti documenti sono stati introdotti nell’allegato I o II.» ; (8) l’allegato I è sostituito dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento; (9) l’allegato II è sostituito dal testo di cui all’allegato II del presente regolamento; (10) l’allegato III è sostituito dal testo di cui all’allegato III del presente regolamento; (11) l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento; (12) l’allegato V è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento; (13) l’allegato IX è sostituito dal testo di cui all’allegato VI del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:2462:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo