Art. 1

In vigore dal 3 dic 2025
All’articolo l, punto 1), del regolamento delegato (UE) 2023/333 è inserita la seguente lettera i): «i) cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e “alias”; cittadinanza o cittadinanze; data di nascita; luogo di nascita e sesso, conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, lettere da c) a f) e h), all’articolo 19, paragrafo 1, lettere da c) a f) e h), all’articolo 21, paragrafo 1, lettere da c) a f) e h), all’articolo 22, paragrafo 2, lettere da c) a f) e h), all’articolo 23, paragrafo 2, lettere da c) a f) e h), e all’articolo 26, paragrafo 2, lettere da c) a f) e h), del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). (*1)  Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell’applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell’identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj).» "
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2026:327:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo