Art. 30
Procedura relativa a una decisione a norma dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679
In vigore dal 26 nov 2025
Procedura relativa a una decisione a norma dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679
1. Quando deferisce una questione al comitato ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, l’autorità di controllo o la Commissione fornisce al comitato quanto segue:
a)
una sintesi dei fatti pertinenti;
b)
a seconda dei casi, il parere emesso dal comitato a norma dell’articolo 64 del regolamento (UE) 2016/679 o, a seconda dei casi, la decisione adottata dall’autorità di controllo competente a seguito del parere emesso dal comitato a norma dell’articolo 64 del regolamento (UE) 2016/679;
c)
le opinioni dell’autorità di controllo che deferisce la questione o della Commissione in merito al fatto che, a seconda dei casi, un’autorità di controllo fosse tenuta a deferire il progetto di decisione al comitato a norma dell’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, o non abbia dato seguito al parere del comitato emesso a norma dell’articolo 64 del regolamento (UE) 2016/679, indicando le parti di tale parere cui non è stato dato seguito e un riferimento alla parte pertinente della decisione adottata.
2. Il comitato richiede i documenti seguenti:
a)
le opinioni dell’autorità di controllo che si presume abbia violato l’obbligo di deferire un progetto di decisione al comitato o non abbia dato seguito a un parere del comitato;
b)
qualsiasi altro documento o informazione che detta autorità di controllo ritenga utile e necessaria per comporre la questione.
3. Il comitato può chiedere ulteriori documenti a un’autorità di controllo in relazione alla questione ad esso sottoposta.
4. Entro una settimana dal ricevimento dei documenti e delle informazioni di cui al paragrafo 2, il presidente del comitato registra il deferimento della questione sottoposta all’esame del comitato. Non appena il deferimento è registrato, il fascicolo è fornito ai membri del comitato.
5. L’autorità di controllo che dichiari l’intenzione di presentare le proprie opinioni sulla questione le trasmette entro due settimane dal deferimento di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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