Art. 3

Principi relativi all’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 nei casi riguardanti un trattamento transfrontaliero

In vigore dal 26 nov 2025
Principi relativi all’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 nei casi riguardanti un trattamento transfrontaliero 1.   Le autorità di controllo svolgono i procedimenti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento in modo rapido ed efficiente. Esse cooperano tra loro in modo sincero ed efficace, anche fornendo assistenza ove necessario e rispondendo senza ritardo alle reciproche richieste. 2.   L’autorità di controllo può riunire o separare i procedimenti conformemente al diritto processuale nazionale, purché ciò non pregiudichi i diritti delle parti sottoposte a indagine o quelli del reclamante. 3.   Un reclamante ha la possibilità di comunicare esclusivamente con l’autorità di controllo cui ha presentato il reclamo a norma dell’articolo 77 del regolamento (UE) 2016/679. 4.   La gestione di un reclamo comporta sempre una decisione soggetta a un ricorso giurisdizionale effettivo a norma dell’articolo 78 del regolamento (UE) 2016/679. 5.   Ai fini dell’efficienza dei procedimenti, le autorità di controllo possono limitare la lunghezza dei documenti trasmessi dalla parte sottoposta a indagine e dal reclamante, tenendo conto della complessità del caso e dei documenti già presentati.
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Principi relativi all’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 nei casi riguardanti un trattamento transfrontaliero (Art. 3 Regolamento (UE) 2025/2518) — Testo vigente | Portale Normativo