Art. 57

Disposizioni transitorie

In vigore dal 26 nov 2025
Disposizioni transitorie 1.   Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato di giocattoli immessi sul mercato in conformità della direttiva 2009/48/CE prima del 1o agosto 2030. 2.   Il capo VIII del presente regolamento si applica, mutatis mutandis, in luogo degli della direttiva 2009/48/CE ai giocattoli immessi sul mercato in conformità di tale direttiva prima del 1o agosto 2030, compresi i giocattoli per i quali è già stata avviata una procedura conformemente all' o 43 della direttiva 2009/48/CE prima del 1o agosto 2030. 3.   I certificati di esame CE del tipo rilasciati conformemente all' della direttiva 2009/48/CE rimangono validi fino al 1o febbraio 2031, a meno che non scadano prima di tale data.
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