Art. 52

Pareri dell'ECHA

In vigore dal 26 nov 2025
Pareri dell'ECHA 1.   Ai fini dell', paragrafo 6, l'ECHA fornisce pareri alla Commissione sulla presenza nei giocattoli di sostanze o miscele vietate a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, 5 o 6, quando le viene presentata una richiesta di valutazione conformemente all', paragrafo 1. Nei pareri l'ECHA valuta se i criteri di cui all'allegato II, parte III, punto 10, lettere a) e b), sono soddisfatti per un uso specifico. 2.   L'ECHA può chiedere alla persona che presenta la richiesta di valutazione o a terzi di trasmettere informazioni supplementari entro un termine determinato. L'ECHA tiene conto delle eventuali informazioni comunicate da terzi. 3.   I pareri di cui al paragrafo 1 sono inviati alla Commissione e resi pubblici in forma facilmente accessibile e di agevole consultazione entro il termine di 12 mesi dal ricevimento della richiesta di valutazione. 4.   Il termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo può essere prorogato una volta per un periodo massimo di sei mesi qualora l'ECHA debba richiedere informazioni a terzi o qualora riceva un numero elevato di richieste di valutazione a norma dell', paragrafo 1. 5.   L'ECHA effettua una nuova valutazione dei suoi pareri sulla presenza nei giocattoli delle sostanze o delle miscele elencate nella parte C dell'appendice dell'allegato II almeno ogni cinque anni dalla data di entrata in vigore di un atto delegato adottato conformemente all', paragrafo 6. Ai fini di tale nuova valutazione, l'ECHA chiede alla persona che presenta la richiesta originaria di fornire, entro un termine determinato, le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare che continuano a essere soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II, parte III, punto 10, che giustificano la presenza della sostanza nei giocattoli. L'ECHA può inoltre chiedere a terzi di trasmettere informazioni supplementari entro un termine determinato. 6.   La Commissione chiede all'ECHA un parere sulla presenza nei giocattoli delle sostanze o delle miscele elencate nella parte C dell'appendice dell'allegato II non appena viene a conoscenza di nuove informazioni scientifiche o di progressi tecnologici che possono influire sull'uso consentito di una specifica sostanza o miscela nei giocattoli. 7.   Ai fini dell', paragrafo 7, la Commissione può chiedere all'ECHA un parere sulla sicurezza di una sostanza o miscela specifica nei giocattoli, che tenga conto dell'esposizione complessiva alla sostanza o miscela da altre fonti e dei pericoli aggiuntivi noti derivanti dall'esposizione combinata alle diverse sostanze e miscele presenti nel giocattolo, nonché della vulnerabilità dei bambini. 8.   Nell'elaborare un parere conformemente al presente articolo, l'ECHA rende pubbliche le informazioni sull'inizio della valutazione, sull'adozione del parere e su qualsiasi fase intermedia della procedura di valutazione. In particolare, l'ECHA rende pubblici i progetti di parere e dà la possibilità alle parti interessate di esprimere osservazioni su tali pareri entro un termine di almeno quattro settimane.
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