Art. 45
Valutazione
In vigore dal 26 nov 2025
Valutazione
Previa consultazione dell’Autorità, il Parlamento europeo pubblica, entro un anno dalle elezioni del Parlamento europeo, una relazione sull’applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate. La relazione indica, se del caso, le eventuali modifiche da apportare allo statuto e ai sistemi di finanziamento.
Entro un anno dalla pubblicazione della relazione del Parlamento europeo, la Commissione presenta una relazione sull’applicazione del presente regolamento corredata, se del caso, di una proposta di modifica del regolamento stesso. La relazione della Commissione presta particolare attenzione alle implicazioni del presente regolamento per la posizione dei piccoli partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e per le norme che disciplinano il finanziamento delle fondazioni politiche europee.
Storico versioni
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