Art. 41

Diritto a essere ascoltati

In vigore dal 26 nov 2025
Diritto a essere ascoltati Prima di adottare una decisione che potrebbe ledere i diritti di un partito politico europeo, di una fondazione politica europea, di un richiedente di cui all’ o di una persona fisica di cui all’, l’Autorità o l’ordinatore del Parlamento europeo ascolta i rappresentanti del partito politico europeo, della fondazione politica europea, del richiedente o della persona fisica in questione. L’Autorità o il Parlamento europeo motiva debitamente la propria decisione.
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