Art. 1
In vigore dal 26 nov 2025
Il regolamento (UE) 2018/1806 è così modificato:
1)
l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
1. In deroga all’articolo 4, l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II può essere sospesa temporaneamente, in base a dati pertinenti e oggettivi, conformemente alle condizioni e alle procedure di cui agli articoli da 8 bis a 8 septies (“meccanismo di sospensione”).
Il meccanismo di sospensione può essere attivato da una notifica di uno Stato membro alla Commissione in conformità dell’articolo 8 ter o sulla base dell’analisi condotta dalla Commissione stessa in conformità dell’articolo 8 quater.
2. Qualora sia stato concluso un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione e un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II, si applicano, fatte salve le pertinenti disposizioni relative ai motivi di sospensione e alle procedure stabilite in tale accordo, gli articoli 8 bis, 8 sexies e 8 septies del presente regolamento.»
;
2)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 8 bis
1. Il meccanismo di sospensione può essere attivato sulla base di uno dei motivi seguenti:
a)
un aumento sostanziale del numero di cittadini di un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II ai quali è stato rifiutato l’ingresso nel territorio di uno Stato membro o che soggiornano sul territorio di uno Stato membro senza averne il diritto;
b)
un aumento sostanziale del numero di domande d’asilo presentate da cittadini di un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II il cui tasso di riconoscimento è basso;
c)
una diminuzione nella cooperazione in materia di riammissione con un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II o altri casi di mancata cooperazione in materia di riammissione;
d)
un rischio significativo o una minaccia imminente all’ordine pubblico o alla sicurezza interna degli Stati membri collegati a un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II, in particolare qualora derivi da uno dei fattori seguenti:
i)
un aumento significativo dei reati gravi collegati ai cittadini di tale paese terzo, suffragato da informazioni e dati pertinenti, oggettivi e concreti forniti dalle autorità competenti;
ii)
minacce ibride;
iii)
carenze sistemiche nel diritto o nelle procedure relativi alla sicurezza dei documenti;
e)
l’attuazione, da parte di un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II, di un programma di cittadinanza per investitori nell’ambito del quale la cittadinanza è concessa a una persona, in cambio di pagamenti o investimenti predeterminati, senza che tale persona abbia alcun legame effettivo con tale paese terzo;
f)
il mancato allineamento della politica in materia di visti di un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II alla politica in materia di visti dell’Unione, il quale, in particolare a causa della prossimità geografica del paese terzo all’Unione, potrebbe portare a un aumento sostanziale del numero di cittadini di altri paesi terzi, che dopo aver soggiornato o transitato nel territorio di quest’ultimo entrano irregolarmente nel territorio degli Stati membri;
g)
in relazione ai paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato II, a seguito della conclusione positiva di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti con l’Unione, il mancato rispetto da parte del paese terzo dei requisiti specifici basati sull’ e utilizzati per valutare l’appropriatezza della concessione dell’esenzione dall’obbligo del visto ai propri cittadini;
h)
un deterioramento delle relazioni esterne dell’Unione con un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II a causa di:
i)
gravi violazioni, da parte di tale paese terzo, dei principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite;
ii)
gravi violazioni, da parte di tale paese terzo, delle libertà fondamentali o degli obblighi derivanti dal diritto internazionale dei diritti umani o dal diritto internazionale umanitario;
iii)
gravi violazioni, da parte di tale paese terzo, del diritto internazionale e delle norme giuridiche internazionali;
iv)
inosservanza, da parte di tale paese terzo, di decisioni e sentenze dei tribunali internazionali; oppure
v)
atti ostili compiuti da tale paese terzo nei confronti dell’Unione o degli Stati membri al fine di destabilizzare o compromettere la società o le istituzioni che sono fondamentali per l’ordine pubblico e la sicurezza interna dell’Unione o degli Stati membri;
i)
qualsiasi altro motivo di sospensione previsto da un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione e un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II, limitatamente all’ambito di applicazione dell’accordo in questione.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b), del paragrafo 1, lettera d), punto i), e del paragrafo 4, per aumento sostanziale si intende il superamento di una soglia del 30 %, a meno che la Commissione, sulla base dell’esame a norma dell’articolo 8 ter, paragrafo 5, o dell’analisi di cui all’articolo 8 quater, paragrafo 2, concluda che nel caso specifico è applicabile una soglia diversa. La Commissione motiva debitamente qualsiasi conclusione di questo tipo.
Entro il 31 dicembre 2028, la Commissione valuta in che modo è stata attuata la soglia di cui al primo comma e presenta i risultati di tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La valutazione si concentra, in particolare, sulla pertinenza della soglia ai fini del meccanismo di sospensione.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, per tasso di riconoscimento basso si intende un tasso di riconoscimento delle domande di asilo inferiore al 20 %, a meno che la Commissione, sulla base del proprio esame a norma dell’articolo 8 ter, paragrafo 5, o della propria analisi di cui all’articolo 8 quater, paragrafo 2, concluda che nel caso specifico è applicabile un tasso di riconoscimento diverso. La Commissione motiva debitamente qualsiasi conclusione di questo tipo.
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), per diminuzione nella cooperazione in materia di riammissione con un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II si intende un aumento sostanziale, suffragato da dati adeguati, del tasso di rifiuto delle domande di riammissione presentate da uno Stato membro a tale paese terzo per cittadini di quest’ultimo o, qualora un accordo di riammissione concluso tra l’Unione o lo Stato membro e il paese terzo in questione lo preveda, per cittadini di paesi terzi che sono transitati in quel paese terzo.
5. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), possono essere considerati altri casi di mancata cooperazione in materia di riammissione i seguenti:
a)
il rifiuto o il mancato tempestivo esame delle domande di riammissione, compresa la mancata assistenza nell’identificazione dei cittadini di paesi terzi per i quali uno Stato membro ha presentato domanda di riammissione o la creazione in altro modo di ostacoli pratici persistenti all’esecuzione dei rimpatri;
b)
il mancato tempestivo rilascio di documenti di viaggio ai fini del rimpatrio di cittadini di paesi terzi entro i termini specificati in un accordo di riammissione con un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II o la mancata accettazione dei documenti di viaggio europei rilasciati dopo la scadenza dei termini specificati in tale accordo di riammissione;
c)
la denuncia o la sospensione dell’accordo di riammissione concluso tra un l’Unione e un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II.
Articolo 8 ter
1. Uno Stato membro può informare la Commissione qualora, su un periodo compreso tra due e dodici mesi rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente o agli ultimi due mesi precedenti la data di applicazione dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II, sussistano in relazione a tale Stato membro una o più circostanze che costituiscono motivi di sospensione di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera d), punto i).
2. Uno Stato membro può notificare alla Commissione la sussistenza di una o più circostanze che costituiscono motivi di sospensione di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera d), punti ii) e iii), e di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettere e), f) e i).
3. Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo precisano i motivi su cui si basano. Se del caso, tali notifiche contengono dati e statistiche pertinenti, nonché una circostanziata descrizione delle misure preliminari adottate dallo Stato membro interessato per porre rimedio alle circostanze all’origine della notifica. Uno Stato membro può precisare nella propria notifica le categorie di cittadini del paese terzo in questione che devono essere contemplate da un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 8 sexies, paragrafo 1, fornendo motivazioni dettagliate.
4. La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio di ogni notifica ricevuta a norma del paragrafo 1 o 2.
5. La Commissione esamina senza indugi ogni notifica presentata a norma del paragrafo 1 o 2 del presente articolo, tenendo conto di quanto segue:
a)
se sussistono circostanze che costituiscono motivi di sospensione di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f) o i);
b)
il numero di Stati membri interessati da tali circostanze;
c)
le ripercussioni generali di tali circostanze sulla situazione migratoria nell’Unione quale emerge dai dati forniti dagli Stati membri o in possesso della Commissione;
d)
le relazioni elaborate dalla guardia di frontiera e costiera europea, istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), dall’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo, istituita dal regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), o dall’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol), istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), o da qualsiasi altra istituzione, organo o organismo dell’Unione o organizzazione internazionale competente, ove le circostanze dello specifico caso lo richiedano;
e)
ogni indicazione fornita da uno Stato membro nella propria notifica in relazione a possibili misure a norma dell’articolo 8 sexies, paragrafo 1;
f)
la questione generale dell’ordine pubblico e della sicurezza interna, di concerto con lo Stato membro interessato.
6. Nell’ambito dell’esame a norma del paragrafo 5, la Commissione valuta la necessità, la proporzionalità e le conseguenze di una sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto.
7. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati del proprio esame a norma del paragrafo 5.
Articolo 8 quater
1. La Commissione monitora periodicamente la sussistenza delle circostanze che costituiscono i motivi di sospensione di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1.
In particolare, la Commissione monitora inoltre se i paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato II, a seguito della conclusione positiva di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti con l’Unione, continuino a rispettare i requisiti specifici basati sull’ e utilizzati per valutare l’appropriatezza di concedere ai loro cittadini l’esenzione dall’obbligo del visto.
2. Dopo aver analizzato dati, relazioni e statistiche pertinenti, inclusi dati, relazioni e statistiche provenienti da qualsiasi istituzione, organo od organismo dell’Unione, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio qualora disponga di informazioni concrete e affidabili in merito alla sussistenza di una delle circostanze che costituiscono motivi di sospensione di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1. La Commissione adotta quindi le misure necessarie in conformità degli articoli 8 sexies e 8 septies.
Articolo 8 quinquies
1. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al monitoraggio svolto a norma dell’articolo 8 quater, paragrafo 1, in relazione ai paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato II a seguito della conclusione positiva di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti con l’Unione. Tale attività di comunicazione è svolta almeno una volta l’anno e per un periodo di sette anni dalla data di entrata in vigore dell’atto giuridico che esenta i cittadini del paese terzo in questione dall’obbligo del visto. Dopo tale periodo, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al monitoraggio ogniqualvolta lo ritenga necessario ovvero su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio. Tali relazioni si concentrano sui paesi terzi per i quali la Commissione ritiene, sulla base di informazioni concrete e affidabili, che non siano più soddisfatti alcuni requisiti specifici basati sull’ e utilizzati per valutare l’appropriatezza della concessione dell’esenzione dall’obbligo del visto ai loro cittadini.
2. Oltre agli obblighi di comunicazione previsti dal paragrafo 1 del presente articolo, ogniqualvolta lo ritenga necessario ovvero su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al monitoraggio svolto a norma dell’articolo 8 quater, paragrafo 1, in relazione ad altri paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato II.
Articolo 8 sexies
1. La Commissione adotta un atto di esecuzione che sospende per un periodo di 12 mesi l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo qualora:
a)
abbia deciso, sulla base del proprio esame a norma dell’articolo 8 ter, paragrafo 5, o della propria analisi di cui all’articolo 8 quater, paragrafo 2, che tali misure sono necessarie; o
b)
una maggioranza semplice di Stati membri abbia notificato alla Commissione che sussistono le circostanze che costituiscono motivi di sospensione di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f) o i).
2. Nell’adottare una decisione di cui alla lettera a), paragrafo 1, la Commissione:
a)
collabora a stretto contatto con il paese terzo interessato per trovare soluzioni alternative di lungo periodo con riguardo alla circostanza o alle circostanze pertinenti che costituiscono motivi di sospensione di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1;
b)
tiene conto del contesto politico, delle questioni economiche in gioco e delle conseguenze di una sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per le relazioni esterne complessive dell’Unione e degli Stati membri con il paese terzo interessato; e
c)
tiene altresì conto delle conseguenze di una sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per la società civile del paese terzo interessato, in particolare qualora la situazione dei diritti umani in tale paese terzo si sia deteriorata.
3. La sospensione prevista da un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 1 del presente articolo si applica a determinate categorie di cittadini del paese terzo interessato, facendo riferimento ai pertinenti tipi di documenti di viaggio e, se del caso, a criteri aggiuntivi. Nel determinare a quali categorie si applica la sospensione, la Commissione include, in base alle informazioni disponibili, categorie sufficientemente ampie per contribuire in maniera efficace a porre rimedio alle circostanze che hanno portato alla sospensione, nel rispetto del principio di proporzionalità e di non discriminazione in linea con l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Gli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 1 del presente articolo stabiliscono la data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto.
4. La Commissione presenta un progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo al comitato di cui all’articolo 11, paragrafo 1:
a)
entro un mese da quando:
i)
ha ricevuto una notifica da parte di uno Stato membro a norma dell’articolo 8 ter, paragrafo 1;
ii)
ha informato il Parlamento europeo e il Consiglio della propria analisi di cui all’articolo 8 quater, paragrafo 2; o
iii)
ha ricevuto una notifica da parte di una maggioranza semplice di Stati membri riguardo alla sussistenza di circostanze che costituiscono motivi di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera a), b), c), d), e), f) o i);
b)
entro due mesi da quando ha ricevuto una notifica da parte di uno Stato membro a norma dell’articolo 8 ter, paragrafo 2.
Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.
5. In deroga ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, all’articolo 8 ter e all’articolo 8 quater, paragrafo 2, ove giustificato dall’urgenza della situazione, qualora disponga di informazioni concrete e affidabili in merito alla sussistenza di una delle circostanze che costituiscono motivi di sospensione di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, e decida che è necessaria un’azione rapida, la Commissione adotta un atto di esecuzione che sospende temporaneamente l’esenzione dall’obbligo del visto per tutte le categorie di cittadini del paese terzo interessato, o per alcune di esse, per un periodo di 12 mesi. Tali atti di esecuzione stabiliscono la data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto.
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo11, paragrafo 2. Il presidente del comitato previsto dall’articolo 11, paragrafo 1, valuta la possibilità di abbreviare il termine per la convocazione di una riunione del comitato di cui all’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011, e di ricorrere alla procedura scritta di cui all’articolo 3, paragrafo 5, di tale regolamento.
6. Fatto salvo l’articolo 6, durante il periodo di sospensione le categorie di cittadini del paese terzo contemplate da un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 1 o 5 del presente articolo devono essere in possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.
7. Se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma del paragrafo 1 o 5 del presente articolo per il motivo di sospensione di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera g), per quanto riguarda il mancato rispetto di requisiti specifici in materia di relazioni esterne o diritti fondamentali, o per il motivo di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera h), sospendendo temporaneamente l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo titolari di passaporti diplomatici, di passaporti di servizio/ufficiali o di passaporti speciali, gli Stati membri non prevedono nuove deroghe all’obbligo del visto a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a). Gli Stati membri che hanno accordi bilaterali con il paese terzo interessato adottano le misure necessarie per non applicare le deroghe adottate a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a).
8. Fatto salvo il paragrafo7 del presente articolo, uno Stato membro che, a norma dell’articolo 6, adotti misure che prevedono nuove deroghe all’obbligo del visto per una categoria di cittadini del paese terzo interessato da un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 1 o 5 del presente articolo comunica tali misure conformemente all’articolo 12.
9. Durante il periodo di sospensione la Commissione stabilisce un dialogo rafforzato con il paese terzo interessato al fine di porre rimedio alle circostanze in questione. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai progressi e ai risultati del dialogo nonché in merito all’efficacia della sospensione.
10. Qualora sia stato posto rimedio alle circostanze che hanno portato alla sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto prima della fine del periodo di applicazione dell’atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 1 o 5 del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione per revocare la sospensione temporanea secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.
Articolo 8 septies
1. Se le circostanze che costituiscono motivi di sospensione pertinenti di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, persistono nei confronti di un paese terzo i cui cittadini sono contemplati da un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 8 sexies, paragrafo 1 o 5, la Commissione adotta, al più tardi due mesi prima della scadenza del periodo di sospensione di 12 mesi previsto da un atto di esecuzione, un atto delegato in conformità dell’articolo 10 al fine di modificare l’allegato II per sospendere temporaneamente, per un periodo di 24 mesi, l’applicazione di tale allegato per tutti i cittadini del paese terzo interessato.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, se l’atto di esecuzione di cui all’articolo 8 sexies, paragrafo 1 o 5, che contempla i cittadini del paese terzo interessato, è stato adottato per il motivo di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera g), per quanto riguarda il mancato rispetto di requisiti specifici in materia di relazioni esterne o diritti fondamentali, o per il motivo di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera h), la Commissione può, mediante un atto delegato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sospendere temporaneamente, per un periodo di 24 mesi, l’applicazione dell’allegato II per determinate categorie di cittadini di tale paese terzo, designate in conformità dei principi di cui all’articolo 8 sexies, paragrafo 3.
3. La modifica di cui al paragrafo 1 consiste nell’inserire una nota in calce in corrispondenza del nome del paese terzo interessato, in cui sia indicato che l’esenzione dall’obbligo del visto è sospesa nei confronti di tale paese terzo e sia precisato il periodo della sospensione, e in cui siano indicate, se del caso, le categorie designate di cittadini di tale paese terzo alle quali si applica la sospensione. L’atto delegato ha effetto dalla fine del periodo di applicazione dell’atto delegato pertinente di cui all’articolo 8 sexies, paragrafo 1 o 5.
L’articolo 8 sexies, paragrafo 7, si applica mutatis mutandis.
4. Fatti salvi l’articolo 6 e il paragrafo 3 secondo comma, del presente articolo, durante il periodo di sospensione i cittadini del paese terzo contemplati da un atto delegato adottato a norma del paragrafo 1 del presente articolo devono essere in possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.
5. Fatto salvo l’articolo 8 sexies, paragrafo 7, uno Stato membro che, a norma dell’articolo 6, adotti misure che prevedono nuove deroghe all’obbligo del visto per una categoria di cittadini del paese terzo interessato da un atto delegato adottato a norma del paragrafo 1 del presente articolo comunica tali misure conformemente all’articolo 12.
6. Prima della fine del periodo di applicazione di un atto delegato adottato a norma del paragrafo 1, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione temporanea della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto, sul dialogo tra la Commissione e il paese terzo interessato e sulle misure adottate per porre rimedio alle circostanze che hanno portato alla sospensione temporanea dell’esenzione dal visto.
Le relazioni di cui al primo comma possono essere accompagnate da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento intesa a spostare dall’allegato II all’allegato I il riferimento al paese terzo interessato. In tal caso, la Commissione adotta un atto delegato in conformità dell’articolo 10 al fine di modificare l’allegato II per prorogare il periodo di sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto stabilito dall’atto delegato adottato a norma del paragrafo 1 del presente articolo fino all’entrata in vigore della modifica intesa a spostare all’allegato I il riferimento al paese terzo interessato. Tale proroga non supera il periodo di 24 mesi. La nota in calce che accompagna il riferimento è modificata di conseguenza.
Se, a causa del carattere persistente delle circostanze che costituiscono motivi di sospensione di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera g), per quanto riguarda il mancato rispetto di requisiti specifici in materia di relazioni esterne o diritti fondamentali, o delle circostanze che costituiscono motivi di sospensione di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera h), un atto delegato adottato a norma del paragrafo 1 del presente articolo è stato applicato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo ai cittadini di un paese terzo titolari di passaporti diplomatici, di passaporti di servizio/ufficiali o di passaporti speciali, la Commissione può indicare nella relazione relativa a tale atto delegato la necessità di adottare un ulteriore atto delegato al fine di prorogare il periodo di sospensione per un periodo aggiuntivo di 24 mesi. In tal caso, il primo e il secondo comma del presente paragrafo si applicano mutatis mutandis.
7. Qualora sia stato posto rimedio alle circostanze che hanno portato alla sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto prima della fine del periodo di applicazione di un atto delegato adottato a norma del paragrafo 1 o 5 del presente articolo, la Commissione adotta un atto delegato in conformità dell’articolo 10 al fine di modificare l’allegato II per revocare la sospensione temporanea.
(*1) Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj)."
(*2) Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj)."
(*3) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/794/oj).»;"
3)
l’articolo 10 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8 septies è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 28 marzo 2017. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.»
;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La delega di potere di cui all’articolo 7, lettera f), e all’articolo 8 septies può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»
;
c)
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8 septies entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2025:2441:oj#art-1