Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) 2024/2865
In vigore dal 26 nov 2025
Modifiche del regolamento (UE) 2024/2865
L’ del regolamento (UE) 2024/2865 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’, punto 3), lettera b), l’, punti da 4) a 7), l’, punto 12), lettera a), l’, punto 13), l’, punto 15), lettere a) e b), l’, punti 17), 18), 22) e 23), l’allegato I, punti 4), 8), 10) e 11), e l’allegato II, punto 1), si applicano a decorrere dal 1o luglio 2026.»
;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’, punti 1) e 9), l’, punto 24), lettere b) e d), l’allegato IV si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2027.»
;
c)
è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. L’, punto 14), l’, punto 15), lettera c), l’, punti 26) e 27), l’allegato I, punti 2) e 3), e l’allegato II, punto 2), si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2028.»
;
d)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. In deroga all’articolo 5, all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, all’articolo 9, paragrafi 3 e 4, all’articolo 10, all’articolo 25, paragrafo 3, all’articolo 29, all’articolo 31, paragrafo 1, all’articolo 35, all’articolo 40, paragrafi 1 e 2, all’articolo 42, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1272/2008, all’allegato I, punti 1.2.1, 1.5.1.2 e 1.5.2.4.1, e all’allegato II, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, nella versione applicabile al 9 dicembre 2024, le sostanze e miscele possono essere classificate, etichettate e imballate fino al 30 giugno 2026 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 come modificato dall’, punti da 4) a 7), dall’, punto 12), lettera a), dall’, punto 13), dall’, punto 15), lettere a) e b), dall’, punti 18) e 22), dall’, punto 23), lettera a), del presente regolamento, dall’allegato I, punti 4), 8) e 10), e dall’allegato II, punto 1), del presente regolamento.»
;
e)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. In deroga all’, paragrafo 1, all’articolo 18, paragrafo 3, lettera b), all’articolo 45, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 e all’allegato VIII, parte A, punto 1, all’allegato VIII, parte A, punto 2.1, all’allegato VIII, parte B, punto 2.4, primo capoverso, all’allegato VIII, parte B, punto 1, all’allegato VIII, parte B, punto 3.1, terzo capoverso, all’allegato VIII, parte B, punto 3.6, all’allegato VIII, parte B, punto 3.7, tabella 3, prima riga, all’allegato VIII, parte B, punto 4.1, primo capoverso, all’allegato VIII, parte C, punti 1.2 e 1.4, e all’allegato VIII, parte D, punti 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, nella versione applicabile al 9 dicembre 2024, le sostanze e miscele possono essere classificate, etichettate e imballate fino al 31 dicembre 2026 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 come modificato dall’, punti 1) e 9), dall’, punto 24), lettere b) e d), e dall’allegato IV del presente regolamento.»
;
f)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. In deroga all’articolo 30, all’articolo 31, paragrafo 3, all’articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008, all’allegato I, punto 1.2.1, e all’allegato II, parte 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008, nella versione applicabile al 9 dicembre 2024, le sostanze e miscele possono essere classificate, etichettate e imballate fino al 31 dicembre 2027 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, come modificato dall’, punto 14), dall’ punto 15), lettera c), dall’ punto 26), del presente regolamento e dall’allegato I, punti 2) e 3), e dall’allegato II, punto 2), del presente regolamento.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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