Art. 26

Formazione del bilancio

In vigore dal 26 nov 2025
Formazione del bilancio 1.   Ogni anno il direttore esecutivo elabora un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio finanziario successivo, che comprende la tabella dell’organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione. 2.   Sulla base del progetto di cui al paragrafo 1, il consiglio di amministrazione adotta un progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio finanziario successivo. 3.   Il progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese dell’Agenzia è trasmesso alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. Il consiglio di amministrazione trasmette il progetto di stato di previsione definitivo alla Commissione entro il 31 marzo di tale anno. 4.   La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio («autorità di bilancio») con il progetto di bilancio generale dell’Unione. 5.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell’Unione le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell’organico nonché l’importo della sovvenzione da iscrivere al bilancio generale dell’Unione, che sottopone all’autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 TFUE. 6.   L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo di contributo destinato all’Agenzia. 7.   L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico dell’Agenzia. 8.   Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell’Agenzia. Il bilancio diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti. 9.   Per qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio dell’Agenzia si applica il regolamento delegato (UE) 2019/715.
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