Art. 1
In vigore dal 24 nov 2025
All’articolo 4 del regolamento (UE) 2016/1686 è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Le misure di cui all’, paragrafi 1 e 2, laddove esse si applicano alle “Allied Democratic Forces - Forze democratiche alleate”, sono sospese finché a tale entità si applicano le misure di cui all’, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio (*1).
(*1) Regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1183/oj).»
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Storico versioni
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