Art. 2

Definizioni

In vigore dal 20 nov 2025
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: a) "controllo di monitoraggio": controllo effettuato da un organismo di certificazione durante il periodo di monitoraggio per verificare il monitoraggio del carbonio stoccato ed eventuali inversioni; b) "certificato interrotto": certificato annullato volontariamente mentre è in corso di validità; c) "certificato revocato": certificato annullato definitivamente dall'organismo di certificazione o dal sistema di certificazione; d) "certificato scaduto": certificato non più valido; e) "controllo di gruppo": processo in cui l'approccio alle attività di controllo può essere definito a livello di gruppo; f) "non conformità": mancato rispetto, da parte del gestore o dell'organismo di certificazione, delle norme e delle procedure stabilite dal sistema di certificazione a cui aderisce o nel quale opera.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:2358:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo