Art. 2
Definizioni
In vigore dal 20 nov 2025
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a)
"controllo di monitoraggio": controllo effettuato da un organismo di certificazione durante il periodo di monitoraggio per verificare il monitoraggio del carbonio stoccato ed eventuali inversioni;
b)
"certificato interrotto": certificato annullato volontariamente mentre è in corso di validità;
c)
"certificato revocato": certificato annullato definitivamente dall'organismo di certificazione o dal sistema di certificazione;
d)
"certificato scaduto": certificato non più valido;
e)
"controllo di gruppo": processo in cui l'approccio alle attività di controllo può essere definito a livello di gruppo;
f)
"non conformità": mancato rispetto, da parte del gestore o dell'organismo di certificazione, delle norme e delle procedure stabilite dal sistema di certificazione a cui aderisce o nel quale opera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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