Art. 1

Oggetto

In vigore dal 20 nov 2025
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 è così modificato: (1) l’ è sostituito dal seguente: « Oggetto Il presente regolamento specifica la procedura di adozione della decisione congiunta di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le domande per l’ottenimento di autorizzazioni di cui all’articolo 143, paragrafo 1, all’articolo 151, paragrafo 9, all’articolo 283 e all’articolo 325 terquinquagies, o all’articolo 363 nella versione in vigore all’8 luglio 2024, di detto regolamento, al fine di facilitare l’adozione di decisioni congiunte.» ; (2) all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’autorità di vigilanza su base consolidata può decidere di coinvolgere autorità di vigilanza di paesi terzi che aderiscono al collegio delle autorità di vigilanza, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2025/791 della Commissione (*1), nella valutazione di domande presentate a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 qualora il richiedente operi nel paese terzo in questione e intenda applicare le metodologie in questione alle esposizioni in detto paese. In questo caso, sia l’autorità di vigilanza su base consolidata sia le autorità di vigilanza dei paesi terzi concordano l’ampiezza del coinvolgimento di queste ultime per i seguenti scopi: a) fornire all’autorità di vigilanza su base consolidata il contributo delle autorità di vigilanza dei paesi terzi ai fini della relazione di valutazione elaborata dall’autorità di vigilanza su base consolidata; b) aggiungere come allegati i contributi di cui alla lettera a) del presente paragrafo alla relazione di valutazione elaborata dall’autorità di vigilanza su base consolidata.»; (*1)  Regolamento delegato (UE) 2025/791 della Commissione, del 23 aprile 2025, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza, e che abroga il regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione (GU L, 2025/791, 8.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/791/oj)" (3) l’articolo 4 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Dopo aver ricevuto una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 143, paragrafo 1, all’articolo 151, paragrafo 9, all’articolo 283 e all’articolo 325 terquinquagies, o all’articolo 363 nella versione in vigore all’8 luglio 2024, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità di vigilanza su base consolidata trasmette detta domanda alle autorità competenti interessate senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 10 giorni.» ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   La domanda si considera completa se contiene tutte le informazioni necessarie alle autorità competenti per valutarla conformemente ai requisiti di cui agli articoli 143, 144, 151, 283 e 325 terquinquagies, o all’articolo 363 nella versione in vigore all’8 luglio 2024, del regolamento (UE) n. 575/2013.» ; (4) all’articolo 5, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) tiene conto, per quanto possibile, delle altre attività intraprese dall’autorità di vigilanza su base consolidata e dalle autorità competenti interessate in base al programma di revisione del collegio delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2025/791 della Commissione.»; (5) all’articolo 6, il paragrafo 3 è modificato come segue: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) un parere sull’opportunità o meno di concedere l’autorizzazione richiesta, alla luce dei requisiti di cui all’articolo 143, paragrafo 1, all’articolo 151, paragrafo 9, all’articolo 283 e all’articolo 325 terquinquagies, o all’articolo 363 nella versione in vigore all’8 luglio 2024, del regolamento (UE) n. 575/2013, unitamente alla motivazione a sostegno del parere;»; b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) le valutazioni inerenti alle questioni che le autorità competenti sono chiamate a valutare conformemente ai requisiti stabiliti agli articoli 143, 144, 151, 283 e 325 terquinquagies, o all’articolo 363 nella versione in vigore all’8 luglio 2024, del regolamento (UE) n. 575/2013;»; (6) all’articolo 7, paragrafo 3, la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) eventuali condizioni che il richiedente è tenuto a rispettare, compresa la motivazione corrispondente, prima di utilizzare l’autorizzazione di cui all’articolo 143, paragrafo 1, all’articolo 151, paragrafo 9, all’articolo 283 e all’articolo 325 terquinquagies, o all’articolo 363 nella versione in vigore all’8 luglio 2024, del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi;»; (7) all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Qualora una domanda di autorizzazione riguardi estensioni o modifiche sostanziali del modello di cui all’articolo 143, paragrafo 3, all’articolo 151, paragrafo 9, all’articolo 283 e all’articolo 325 terquinquagies, o all’articolo 363 nella versione in vigore all’8 luglio 2024, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti responsabili della vigilanza degli enti interessati da queste estensioni o modifiche sostanziali del modello collaborano, in piena consultazione, per decidere se concedere l’autorizzazione richiesta conformemente all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 575/2013, seguendo la procedura di cui agli articoli da 3 a 9 del presente regolamento.» .
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Oggetto (Art. 1 Regolamento (UE) 2025/2338) — Testo vigente | Portale Normativo