Art. 2

Restrizioni al rimborso (gates)

In vigore dal 17 nov 2025
Restrizioni al rimborso (gates) 1.   L’OICVM che decide di attivare le restrizioni al rimborso le applica in modo uniforme a tutti gli investitori. 2.   Le restrizioni al rimborso prevedono una soglia di attivazione al di sotto della quale non possono essere attivate. La soglia di attivazione è fissata a livello dell’OICVM e si applica in egual misura a tutti gli investitori dell’OICVM. 3.   La soglia di attivazione: a) si basa sul totale degli ordini di rimborso netti o lordi dell’OICVM ricevuti per una determinata data di negoziazione o nel corso di un determinato periodo; b) è espressa come proporzione del valore patrimoniale netto dell’OICVM. 4.   L’OICVM che decide di attivare una restrizione al rimborso esegue su base proporzionale gli ordini di rimborso di tutti gli investitori relativi a una determinata data di negoziazione per un importo corrispondente almeno al livello della soglia di attivazione.
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