Art. 6
Doppia tariffazione (dual pricing)
In vigore dal 17 nov 2025
Doppia tariffazione (dual pricing)
1. Il GEFIA che attiva la doppia tariffazione utilizza a tal fine uno dei metodi di calcolo seguenti:
a)
calcolo di due valori patrimoniali netti:
i)
un valore patrimoniale netto per le sottoscrizioni, determinato sulla base dei prezzi lettera delle attività detenute dal FIA;
ii)
un valore patrimoniale netto per i rimborsi, calcolato sulla base dei prezzi denaro delle attività detenute dal FIA;
b)
calcolo di un unico valore patrimoniale netto per gli investitori che sottoscrivono e riscattano.
2. Per entrambi i metodi di calcolo di cui al paragrafo 1, i costi di liquidità per i quali è rettificato il valore patrimoniale netto per quota o azione comprendono la stima dei costi dell’operazione espliciti di cui all’, paragrafo 3, primo comma. Ove appropriato rispetto alla strategia di investimento del FIA, in questi costi di liquidità figurano anche i costi dell’operazione impliciti di cui all’, paragrafo 3, secondo comma, inclusi eventuali impatti significativi sul mercato derivanti dagli acquisti o dalle vendite di attività per far fronte a sottoscrizioni o rimborsi. Detti costi dell’operazione impliciti sono stimati con la massima diligenza possibile.
Storico versioni
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