Art. 3

Proroga dei termini di preavviso

In vigore dal 17 nov 2025
Proroga dei termini di preavviso 1.   La proroga del termine di preavviso copre il periodo che intercorre tra il ricevimento, da parte del GEFIA, dell’ordine di rimborso e la sua esecuzione. La proroga del termine di preavviso non comprende il tempo necessario per il processo di regolamento. 2.   La proroga del termine di preavviso non influisce in alcun modo sulla frequenza di rimborso del FIA.
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Proroga dei termini di preavviso (Art. 3 Regolamento (UE) 2026/465) — Testo vigente | Portale Normativo