Art. 2

Divieti

In vigore dal 13 nov 2025
Divieti Le attività di pesca dello stock di cui all’ da parte di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea, o immatricolati in uno Stato membro dell’Unione europea, che pescano nell’ambito del contingente «Altri» sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare, è vietato tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dai suddetti pescherecci dopo tale data.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:2342:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo