Art. 4

Formati per la trasmissione di informazioni

In vigore dal 13 nov 2025
Formati per la trasmissione di informazioni 1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) set di dati in formato elettronico con dati integralmente controllati e corretti che soddisfano le regole di validazione conformemente alle specifiche delle variabili stabilite nell'allegato I. I dati sono trasmessi sotto forma di set di dati completi riguardanti tutte le variabili, indipendentemente dal numero di osservazioni e variabili rivedute. 2.   Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione (Eurostat) i dati e i metadati richiesti a norma del presente regolamento utilizzando il formato comune di scambio di dati statistici specificato dalla Commissione (Eurostat) e il punto di accesso unico.
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