Art. 1
In vigore dal 12 nov 2025
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido adipico, attualmente classificato con il codice NC 2917 12 00 (codice TARIC 2917 12 00 10) e originario della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping provvisorio
Codice addizionale TARIC
Chongqing Huafon Chemical Co., Ltd
28,6 %
89ZW
Tangshan Zhonghao Chemical Co., Ltd
46,8 %
89ZX
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato
32,0 %
Cfr. allegato
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
46,8 %
8999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di acido adipico venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio previsto per tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese.
4. L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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