Art. 1

Formulari tipo, compreso il regime linguistico, per la comunicazione di informazioni sui Gestori di Cripto-attività e il periodo di conservazione delle informazioni cancellate dal registro dei Gestori di Cripto-attività

In vigore dal 12 nov 2025
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 è così modificato: (1) all' è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5.   Il formato elettronico da utilizzare per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 6, della direttiva 2011/16/UE è conforme all'allegato XVIII del presente regolamento.» ; (2) all'articolo 2 quater, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Anteriormente al 1o maggio di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione la valutazione annuale utilizzando il formulario di cui al paragrafo 1. La valutazione copre il periodo dell'anno civile precedente.» ; (3) è aggiunto l'articolo 2 octies seguente: «Articolo 2 octies Formulari tipo, compreso il regime linguistico, per la comunicazione di informazioni sui Gestori di Cripto-attività e il periodo di conservazione delle informazioni cancellate dal registro dei Gestori di Cripto-attività 1.   Il formulario da utilizzare per la comunicazione di informazioni sui Gestori di Cripto-attività al registro dei Gestori di Cripto-attività a norma dell'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 9, della direttiva 2011/16/UE è conforme al formato di cui all'allegato XIX del presente regolamento. 2.   Conformemente all'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 9, della direttiva 2011/16/UE, gli elementi essenziali da registrare nel registro dei Gestori di Cripto-attività sono le informazioni elencate nell'allegato VI, sezione V, parte F, punto 2, di detta direttiva, e nell'allegato XIX del presente regolamento. L'istituzione del registro dei Gestori di Cripto-attività e il trattamento dei dati personali effettuato presso il registro dei Gestori di Cripto-attività da parte della Commissione per conto delle autorità competenti degli Stati membri sono conformi ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725. Le autorità competenti degli Stati membri sono considerate titolari del trattamento dei dati e la Commissione è considerata responsabile del trattamento dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679. 3.   Il formato del numero di identificazione individuale a norma dell'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 7, figura nell'allegato XIX del presente regolamento. 4.   Il periodo di conservazione delle informazioni cancellate dal registro dei Gestori di Cripto-attività a norma dell'allegato VI, sezione V, parte F, punto 5, lettera d), della direttiva 2011/16/UE figura nell'allegato XIX del presente regolamento. 5.   Le norme relative al cambiamento dello Stato membro di registrazione unica e al trasferimento delle informazioni relative al Gestore di Cripto-attività che è Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione al nuovo Stato membro di registrazione unica sono stabilite nell'allegato XIX del presente regolamento.» ; (4) l'allegato VIII è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento; (5) l'allegato X è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento; (6) il testo che figura nell'allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato XVIII; (7) il testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento è aggiunto come allegato XIX.
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