Art. 1
Deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l’introduzione nell’Unione di frutti di Mangifera L. originari del Mali
In vigore dal 10 nov 2025
Deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l’introduzione nell’Unione di frutti di Mangifera L. originari del Mali
In deroga all’allegato VII, punto 61, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, i frutti di Mangifera L. originari del Mali possono essere introdotti nell’Unione solo se sono soddisfatte tutte le prescrizioni seguenti:
a)
essi sono accompagnati da una dichiarazione ufficiale che i frutti sono stati oggetto di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l’assenza di Tephritidae di cui all’allegato II, parte A, tabella 3, punto 77, di detto regolamento, cui tali frutti sono notoriamente sensibili, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2025/2294;
b)
le informazioni sul metodo di trattamento sono indicate sul certificato fitosanitario; e
c)
il metodo di trattamento è stato comunicato, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Mali.
Storico versioni
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