Art. 12
Sicurezza degli scambi di dati
In vigore dal 6 nov 2025
Sicurezza degli scambi di dati
1. Per la comunicazione con un gate eFTI, le piattaforme eFTI:
a)
mantengono un punto di accesso eDelivery, conformemente alle specifiche per lo scambio di messaggi eDelivery, o un punto di accesso conforme alle specifiche equivalenti per lo scambio di messaggi supportate dal gate eFTI, qualora tali specifiche di scambio di messaggi siano stabilite da uno Stato membro a norma dell’, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942;
b)
utilizzano procedure e protocolli sicuri per ricevere, registrare, recuperare e convalidare le chiavi di sicurezza o i certificati di sicurezza del gate eFTI.
2. I punti di accesso di cui al paragrafo 1, lettera a), utilizzano i certificati di sicurezza rilasciati, tramite un’autorità di certificazione, dallo Stato membro in cui la piattaforma eFTI ha ricevuto il certificato di conformità di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1056.
3. Tutte le comunicazioni tra la piattaforma eFTI e il gate eFTI avvengono mediante scambi di messaggi conformi alle specifiche di cui all’, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942.
4. Per la comunicazione con sistemi TIC affluenti o altri sistemi TIC esterni che ospitano componenti che eseguono determinate funzionalità della piattaforma eFTI, le piattaforme eFTI, come minimo:
a)
mantengono i punti di accesso con chiavi di sicurezza o certificati di sicurezza validi;
b)
utilizzano procedure e protocolli sicuri per ricevere, registrare, recuperare e convalidare le chiavi di sicurezza o i certificati di sicurezza di tali altri sistemi TIC.
5. Per la comunicazione con DIWASS, le piattaforme eFTI:
a)
mantengono punti di accesso conformi alle specifiche di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290;
b)
utilizzano procedure e protocolli sicuri per ricevere, registrare, recuperare e convalidare la chiave di sicurezza di DIWASS;
c)
mantengono un’interfaccia di programmazione di un’applicazione che consenta di ricevere da DIWASS i dati relativi alla firma del destinatario, quando quest’ultimo è un impianto di trattamento dei rifiuti di cui al regolamento (UE) 2024/1157.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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