Art. 2
In vigore dal 6 nov 2025
Nei cinque anni a decorrere dal 27 novembre 2025 solo la società TOA Biopharma Co. Ltd. (19) è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento di cui all’, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga un’autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento ai dati scientifici tutelati a norma dell’ o con il consenso di TOA Biopharma Co. Ltd.
Storico versioni
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