Art. 1

Definizioni

In vigore dal 31 ott 2025
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: (1) «titolare dell’autorizzazione di perfezionamento attivo»: il titolare dell’autorizzazione per l’ultimo regime di perfezionamento attivo di cui all’articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013 applicato alle merci prima della riesportazione verso la piattaforma continentale o la zona economica esclusiva di uno Stato membro, da cui sono risultati i prodotti trasformati; (2) «conto di appuramento»: il conto di appuramento di cui all’articolo 175 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (3); (3) «ricevente»: la persona titolare di una licenza o un’autorizzazione a esercitare attività economiche nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro e che riceve o ha predisposto il ricevimento delle merci di cui all’, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2023/956 in tale piattaforma continentale o in tale zona economica esclusiva; (4) «ricevimento»: l’arrivo in forma fisica delle merci di cui all’, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2023/956 presso il ricevente sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro.
Storico versioni

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