Art. 1
Definizioni
In vigore dal 31 ott 2025
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1)
«titolare dell’autorizzazione di perfezionamento attivo»: il titolare dell’autorizzazione per l’ultimo regime di perfezionamento attivo di cui all’articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013 applicato alle merci prima della riesportazione verso la piattaforma continentale o la zona economica esclusiva di uno Stato membro, da cui sono risultati i prodotti trasformati;
(2)
«conto di appuramento»: il conto di appuramento di cui all’articolo 175 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (3);
(3)
«ricevente»: la persona titolare di una licenza o un’autorizzazione a esercitare attività economiche nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro e che riceve o ha predisposto il ricevimento delle merci di cui all’, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2023/956 in tale piattaforma continentale o in tale zona economica esclusiva;
(4)
«ricevimento»: l’arrivo in forma fisica delle merci di cui all’, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2023/956 presso il ricevente sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:2210:oj#art-1