Art. 1
In vigore dal 31 ott 2025
All'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 è aggiunto il comma seguente:
«Per gli utilizzi dei prodotti fitosanitari sul loro territorio prima del 1o gennaio 2027, gli Stati membri possono consentire che i registri corrispondenti non siano convertiti nel formato elettronico prescritto.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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