Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/805

In vigore dal 29 ott 2025
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/805 Il regolamento delegato (UE) 2022/805 è così modificato: (1) l’ è sostituito dal seguente: « Oggetto e ambito di applicazione Il presente regolamento stabilisce norme sulle commissioni che l’ESMA può imporre agli amministratori di indici di riferimento in relazione alla registrazione, all’autorizzazione, al riconoscimento, all’avallo e alla vigilanza.» ; (2) all’, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:»; (3) all’articolo 2 bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) tutti i costi diretti e indiretti connessi alla vigilanza esercitata dall’ESMA sugli amministratori di indici di riferimento a norma del regolamento (UE) 2016/1011, compresi i costi derivanti dal riconoscimento, dall’avallo, dalla registrazione, dall’autorizzazione o dall’estensione dell’autorizzazione;»; (4) l’articolo 3 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Commissioni per la presentazione della domanda »; b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’amministratore di un indice di riferimento stabilito in un paese terzo che presenta domanda di riconoscimento a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2016/1011 paga una commissione per la presentazione della domanda pari a 40 000 EUR.» ; c) sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter: «1 bis.   L’amministratore di un indice di riferimento che presenta domanda di autorizzazione e avallo di indici di riferimento di paesi terzi o di registrazione e avallo di indici di riferimento di paesi terzi a norma degli articoli 34 e 33 del regolamento (UE) 2016/1011 paga una commissione per la presentazione della domanda pari a 40 000 EUR. L’amministratore di un indice di riferimento già registrato o autorizzato da un’autorità nazionale competente che presenta domanda di avallo di indici di riferimento di paesi terzi a norma dell’articolo 33 del regolamento (UE) 2016/1011 paga una commissione per la presentazione della domanda pari a 20 000 EUR. 1 ter.   In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, se nessuno degli indici di riferimento forniti o avallati è considerato un indice di riferimento significativo ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2016/1011, l’amministratore di indici di riferimento che presenta domanda di riconoscimento a norma dell’articolo 32 di tale regolamento o di autorizzazione e avallo di indici di riferimento di paesi terzi o di registrazione e avallo di indici di riferimento di paesi terzi a norma degli articoli 34 e 33 di tale regolamento paga una commissione per la presentazione della domanda pari a 20 000 EUR.» ; d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le commissioni per la presentazione della domanda sono dovute al momento della presentazione della domanda e sono pagate integralmente entro 30 giorni dall’emissione della nota di addebito dell’ESMA.» ; e) è inserito il seguente paragrafo 4 bis: «4 bis.   In caso di domande ricevute dalle autorità nazionali competenti dopo il 1 o ottobre 2025 e trasmesse all’ESMA, le commissioni per la presentazione della domanda pertinenti sono pagate all’inizio del 2026.» ; f) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Le commissioni per la presentazione della domanda non sono rimborsate.» ; (5) gli articoli 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 4 Commissioni annuali di vigilanza 1.   L’amministratore di uno o più indici di riferimento critici versa una commissione annuale di vigilanza: a) di 300 000 EUR, nei casi in cui l’ESMA presieda un collegio delle autorità di vigilanza a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2016/1011; b) di 250 000 EUR, nei casi in cui l’ESMA non presieda un collegio delle autorità di vigilanza a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2016/1011. 2.   L’amministratore di un indice di riferimento stabilito in un paese terzo riconosciuto dall’ESMA o l’amministratore che avalla indici di riferimento di paesi terzi sottoposto alla vigilanza dell’ESMA che, al 30 settembre dell’anno (n-1), fornisce o avalla almeno un indice di riferimento significativo a norma dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2016/1011 paga la commissione annuale di vigilanza seguente: a) per l’anno di registrazione, autorizzazione o riconoscimento e per i due anni successivi, 150 000 EUR; b) a decorrere dal terzo anno successivo all’anno di registrazione, autorizzazione o riconoscimento, la commissione annuale di vigilanza per un dato anno (n) è pari alla commissione annuale totale per gli amministratori di paesi terzi riconosciuti e per gli amministratori che avallano indici di riferimento di paesi terzi che, al 30 settembre dell’anno (n-1), forniscono o avallano almeno un indice di riferimento significativo a norma dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2016/1011, adeguata in funzione del coefficiente di fatturato; c) ai fini della lettera b), la commissione annuale totale per gli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi riconosciuti e per gli amministratori che avallano indici di riferimento di paesi terzi che, al 30 settembre dell’anno (n-1), forniscono o avallano almeno un indice di riferimento significativo a norma dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2016/1011 per un dato anno (n) è pari alla dotazione di bilancio dell’ESMA per le attività di vigilanza assegnata per lo svolgimento dei compiti conferiti a norma del regolamento (UE) 2016/1011 per tale anno (n) meno le commissioni annuali di vigilanza che gli amministratori di indici di riferimento critici devono versare all’ESMA per l’anno (n) e le commissioni annuali per l’anno (n) che gli amministratori che pagano una commissione fissa a norma del paragrafo 3 devono versare all’ESMA; d) ai fini della lettera b), per ciascun amministratore di paese terzo riconosciuto e per ciascun amministratore che avalla indici di riferimento di paesi terzi che, al 30 settembre dell’anno (n-1), fornisce o avalla almeno un indice di riferimento significativo a norma dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2016/1011, il coefficiente di fatturato corrisponde alla quota rappresentata dal suo fatturato applicabile nel fatturato aggregato applicabile generato da tutti gli amministratori di paesi terzi riconosciuti e da tutti gli amministratori che avallano indici di riferimento di paesi terzi che, al 30 settembre dell’anno (n-1), forniscono o avallano almeno un indice di riferimento significativo a norma dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2016/1011; e) per gli amministratori di paesi terzi riconosciuti e per gli amministratori di indici di riferimento che avallano indici di riferimento di paesi terzi che, al 30 settembre dell’anno (n-1), forniscono o avallano almeno un indice di riferimento significativo a norma dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2016/1011, la commissione minima annuale di vigilanza è pari a 40 000 EUR, anche quando il fatturato applicabile dell’amministratore di un paese terzo riconosciuto o dell’amministratore che avalla indici di riferimento di paesi terzi è pari a zero. 3.   L’amministratore di un indice di riferimento stabilito in un paese terzo riconosciuto dall’ESMA o l’amministratore che avalla indici di riferimento di paesi terzi sottoposto alla vigilanza dell’ESMA che, al 30 settembre dell’anno (n-1), non fornisce né avalla alcun indice di riferimento significativo a norma dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2016/1011 paga una commissione annuale di vigilanza pari a 20 000 EUR. 4.   Gli amministratori di indici di riferimento versano all’ESMA le commissioni annuali di vigilanza pertinenti entro il 31 marzo dell’anno civile in cui sono esigibili. Se non sono disponibili informazioni per gli anni civili precedenti, le commissioni sono calcolate sulla base delle ultime informazioni disponibili per le commissioni annuali. L’ESMA invia la nota di addebito all’amministratore dell’indice di riferimento almeno 30 giorni prima della scadenza del pagamento. Le commissioni annuali pagate non sono rimborsate. Articolo 5 Commissioni annuali di vigilanza nell’anno del riconoscimento, dell’avallo o dell’autorizzazione In deroga all’articolo 4, per gli amministratori di paesi terzi riconosciuti, per gli amministratori che avallano indici di riferimento di paesi terzi e per gli amministratori di indici di riferimento critici autorizzati, la commissione annuale di vigilanza del primo anno, con riferimento all’anno in cui sono stati riconosciuti o autorizzati o in cui gli indici di riferimento di paesi terzi sono stati avallati per la prima volta, è calcolata applicando alla commissione di cui all’articolo 4 il coefficiente seguente: La commissione di vigilanza del primo anno è versata dopo che l’ESMA ha informato l’amministratore di un indice di riferimento che la sua domanda è stata accolta ed entro 30 giorni dalla data di emissione della nota di addebito da parte dell’ESMA. In deroga al primo comma, se un amministratore di un indice di riferimento è riconosciuto, autorizzato o inizia ad avallare indici di riferimento di paesi terzi nel mese di dicembre, l’amministratore non versa la commissione di vigilanza per il primo anno. Articolo 6 Fatturato applicabile 1.   Il fatturato applicabile di un amministratore di indici di riferimento di un paese terzo riconosciuto per un dato anno (n) è costituito dai ricavi generati nell’anno (n-2) in relazione all’uso, da parte di entità sottoposte a vigilanza nell’Unione, dei suoi indici di riferimento significativi, indici di riferimento allineati con l’accordo di Parigi, indici di riferimento di transizione climatica o indici di riferimento per le merci soggetti all’allegato II del regolamento (UE) 2016/1011, indipendentemente dal fatto che tali ricavi siano attribuiti a tale amministratore di indici di riferimento di un paese terzo riconosciuto o a qualsiasi altra entità appartenente allo stesso gruppo di tale amministratore. 2.   Il fatturato applicabile di un amministratore che avalla indici di riferimento di un paese terzo per un dato anno (n) è costituito dai ricavi generati nell’anno (n-2) in relazione all’uso, da parte di entità sottoposte a vigilanza nell’Unione, degli indici di riferimento critici, indici di riferimento significativi, indici di riferimento allineati con l’accordo di Parigi, indici di riferimento di transizione climatica o indici di riferimento per le merci soggetti all’allegato II del regolamento (UE) 2016/1011 forniti o avallati da tale amministratore, indipendentemente dal fatto che tali ricavi siano attribuiti a tale amministratore che avalla indici di riferimento di un paese terzo o a qualsiasi altra entità appartenente allo stesso gruppo di tale amministratore. 3.   Un amministratore di indici di riferimento di un paese terzo riconosciuto che fornisce almeno un indice di riferimento significativo fornisce all’ESMA, su base annua, dati che confermano il fatturato applicabile di cui al paragrafo 1. Se il fatturato applicabile non è indicato nei conti annuali sottoposti a revisione contabile, i dati presentati sono sottoposti a una revisione distinta. Tali dati sono trasmessi all’ESMA per via elettronica entro il 30 settembre di ogni anno (n-1), a decorrere dal secondo anno successivo all’anno del riconoscimento. L’amministratore di indici di riferimento di un paese terzo riconosciuto fornisce i documenti contenenti i dati sui ricavi in una lingua comunemente utilizzata nel settore dei servizi finanziari. 4.   Un amministratore che avalla indici di riferimento di un paese terzo e che fornisce o avalla almeno un indice di riferimento significativo fornisce all’ESMA, su base annua, dati che confermano il fatturato applicabile di cui al paragrafo 2. Se il fatturato applicabile non è indicato nei conti annuali sottoposti a revisione contabile, i dati presentati sono sottoposti a una revisione distinta. Tali dati sono trasmessi all’ESMA per via elettronica entro il 30 settembre di ogni anno (n-1), a decorrere dal secondo anno successivo all’anno dell’avallo. L’amministratore che avalla indici di riferimento di un paese terzo fornisce i documenti contenenti i dati sui ricavi in una lingua comunemente utilizzata nel settore dei servizi finanziari. 5.   Se l’amministratore di indici di riferimento di un paese terzo riconosciuto non ha svolto attività per l’intero anno (n-2), l’ESMA stima il fatturato applicabile di tale amministratore estrapolando all’intero anno (n-2) il valore calcolato per il numero di mesi nei quali l’amministratore di indici di riferimento di un paese terzo riconosciuto ha svolto attività nell’anno (n-2). 6.   Se l’amministratore che avalla indici di riferimento di un paese terzo non ha svolto attività per l’intero anno (n-2), l’ESMA stima il fatturato applicabile di tale amministratore estrapolando all’intero anno (n-2) il valore calcolato per il numero di mesi nei quali l’amministratore che avalla tali indici di riferimento di un paese terzo ha svolto attività nell’anno (n-2). 7.   Se per l’anno (n-2) non sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, l’ESMA utilizza i dati sottoposti a revisione contabile dell’esercizio (n-1). 8.   L’ESMA converte in euro i ricavi comunicati in una valuta diversa dall’euro utilizzando il tasso di cambio medio dell’euro applicabile al periodo durante il quale sono stati registrati tali ricavi. A tal fine l’ESMA utilizza il tasso di cambio di riferimento dell’euro pubblicato dalla Banca centrale europea.» ; (6) gli articoli 8 e 9 sono soppressi; (7) all’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   In caso di delega di compiti da parte dell’ESMA alle autorità nazionali competenti, solo l’ESMA addebita la commissione per la presentazione della domanda e la commissione per la vigilanza annuale degli amministratori di paesi terzi, degli amministratori che avallano indici di riferimento di paesi terzi e degli amministratori di indici di riferimento critici.» ; (8) l’articolo 11 è così modificato: a) è inserito il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis.   L’articolo 3 non si applica agli amministratori di indici di riferimento che avallano indici di riferimento di paesi terzi autorizzati o registrati dalle autorità nazionali competenti al 31 dicembre 2025 o prima di tale data.» ; b) è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4.   In deroga all’articolo 4, l’amministratore di un indice di riferimento stabilito in un paese terzo riconosciuto dall’ESMA al 1o gennaio 2026 o l’amministratore che avalla indici di riferimento di paesi terzi sottoposto alla vigilanza dell’ESMA al 1o gennaio 2026 che fornisce o avalla almeno un indice di riferimento significativo a norma dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2016/1011 paga una commissione annuale di vigilanza fissa pari a 150 000 EUR per gli anni 2026 e 2027. A decorrere dal 2028 si applica il calcolo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b). In deroga all’articolo 6, tale amministratore non è tenuto a presentare i dati sui ricavi nel 2025 e nel 2026.» .
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