Art. 10

Modalità di segnalazione dalle controparti alle autorità competenti

In vigore dal 29 ott 2025
Modalità di segnalazione dalle controparti alle autorità competenti 1.   Fatta salva la richiesta da parte delle autorità competenti di una maggiore frequenza delle segnalazioni a norma dell’articolo 7 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le controparti presentano alle autorità competenti segnalazioni conformi ai modelli di cui agli allegati II e III del presente regolamento l’ultimo giorno di gennaio e l’ultimo giorno di luglio di ogni anno. Ciascuna segnalazione contiene le informazioni relative ai 12 mesi precedenti. 2.   In deroga al paragrafo 1, la prima presentazione alle autorità competenti di dati conformi ai modelli di cui agli allegati II e III ha luogo alla prima data di segnalazione non anteriore a sei mesi a decorrere dal 26 febbraio 2026. I dati contengono informazioni relative all’intero periodo a decorrere da tale data fino alla data di segnalazione.
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