Art. 3

Misure transitorie

In vigore dal 29 ott 2025
Misure transitorie Gli additivi per mangimi acido propionico, propionato di sodio e propionato di ammonio, quali autorizzati dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1222/2013 e (UE) n. 305/2014; e i mangimi che li contengono, destinati a tutte le specie animali terrestri, prodotti ed etichettati prima del 19 novembre 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 19 novembre 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
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