Art. 3
Misure transitorie
In vigore dal 29 ott 2025
Misure transitorie
1. Gli additivi per mangimi calcio D-pantotenato e D-pantenolo, quali autorizzati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2014, e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotti ed etichettati prima del 19 maggio 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 19 novembre 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi specificati al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 19 novembre 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 19 novembre 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi specificati al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 19 novembre 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 19 novembre 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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